Bancarotta fraudolenta: rinuncia al credito rilevante anche in dissesto (Cass. pen. n. 13587/2026)
Principi di diritto (Massima)
La bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione è reato di pericolo concreto e non richiede un nesso causale tra la condotta distrattiva e il successivo fallimento. È sufficiente che l’atto sia idoneo a depauperare le ragioni della massa dei creditori, anche mediante il semplice aggravamento di un dissesto già esistente. La rinuncia, priva di giustificazione economica o commerciale, a un credito della società può quindi integrare distrazione anche quando l’impresa versi già in una situazione di grave difficoltà. L’art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., pur incidendo sul trattamento sanzionatorio, non consente inoltre all’imputato già giudicato con rito ordinario, condannato e appellante di essere restituito nel termine per chiedere il giudizio abbreviato al solo fine di beneficiare dell’ulteriore riduzione della pena.
Il Fatto
L’imputato era stato condannato per bancarotta fraudolenta patrimoniale in relazione alla rinuncia, da parte della società successivamente fallita, a un credito di 265.302 euro verso un’altra società integralmente partecipata e amministrata dallo stesso imputato. Secondo i giudici di merito, la remissione del debito aveva sottratto alla massa una rilevante posta attiva senza una giustificazione economica o commerciale. La Corte d’appello di Brescia aveva confermato la condanna.
Con il ricorso per cassazione la difesa sosteneva, tra l’altro, che il credito fosse ormai inesigibile e che la società creditrice versasse già in un dissesto irreversibile, sicché la rinuncia non avrebbe prodotto alcun effettivo pregiudizio ai creditori. Contestava inoltre il dolo, chiedendo in subordine la qualificazione del fatto come bancarotta semplice, e invocava l’applicazione retroattiva dell’art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., chiedendo la restituzione nel termine per accedere al giudizio abbreviato.
La Motivazione della Corte
La Cassazione respinge le censure sulla configurabilità della distrazione. Richiamando la natura di reato di pericolo concreto della bancarotta fraudolenta patrimoniale, osserva che non è necessario dimostrare che la condotta abbia determinato il fallimento. È sufficiente che essa abbia sottratto o compromesso risorse destinate alla garanzia dei creditori, anche quando intervenga su una situazione patrimoniale già deteriorata. Nel caso concreto la rinuncia a un credito di rilevante importo aveva ridotto la possibilità della massa di ottenere soddisfazione almeno parziale. Non risultava inoltre provata l’assoluta incapienza della società debitrice, tanto che un’azione revocatoria promossa dal curatore nei suoi confronti si era conclusa con una transazione che aveva comportato un pagamento alla procedura.
La Corte ritiene manifestamente infondata anche la tesi dell’assenza di vantaggio per l’imputato, poiché la remissione riguardava un credito verso una società da lui integralmente partecipata. Analogamente, la prospettazione della bancarotta semplice non si confrontava con la motivazione secondo cui la rinuncia, non sorretta da ragioni alternative plausibili, costituiva una volontaria diminuzione del patrimonio della fallita e un correlativo vantaggio per la società debitrice.
Quanto all’art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., la Cassazione riconosce che l’ulteriore riduzione di un sesto prevista in caso di mancata impugnazione incide sul trattamento sanzionatorio e presenta quindi una dimensione sostanziale favorevole. Tale carattere non consente però di riaprire fasi processuali ormai esaurite. La funzione deflattiva della disposizione presuppone infatti l’acquiescenza alla condanna e il conseguente risparmio di attività processuale. Non può quindi ottenere la restituzione nel termine per chiedere il giudizio abbreviato chi sia stato giudicato con rito ordinario, abbia già riportato condanna e abbia proposto appello insistendo anche sulle statuizioni relative alla responsabilità. Il ricorso viene pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alle spese processuali.
Provvedimento integrale: scarica il PDF
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale.
Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali,
mettiamo a disposizione anche il testo integrale.