Ricorso inammissibile per motivi non specifici e carenza di autosufficienza (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 11976 del 03.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di cassazione, a critica vincolata, i motivi di ricorso devono possedere i caratteri della tassatività e della specificità, individuando un vizio riconducibile alle ipotesi dell’art. 360 cod. proc. civ. e le norme di diritto violate dalla Corte territoriale. La critica generica della sentenza impugnata, sviluppata attraverso considerazioni non ricondotte in modo specifico ai vizi elencati, è inammissibile ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. Anche in caso di denuncia di errores in procedendo, la parte non è dispensata dall’onere di indicare specificamente i fatti processuali e di trascrivere gli atti rilevanti nelle parti essenziali, non essendo sufficiente il mero rinvio per relationem. Qualora la decisione si fondi su una pluralità di ragioni, ciascuna idonea a sorreggere il decisum, i motivi devono essere specificamente riferiti a ciascuna di esse e l’inammissibilità della censura attinente a una sola ragione rende irrilevante l’esame dei motivi riferiti all’altra.
Il Fatto
Un dirigente veterinario, assunto a tempo indeterminato alle dipendenze di una azienda sanitaria locale dal 1° gennaio 2007, ha agito per il riconoscimento dell’anzianità maturata in precedenza sulla base di contratti a termine. Il Tribunale ha accolto la domanda, dichiarando il diritto alla maggiorazione dell’indennità di esclusività e condannando la struttura sanitaria al pagamento della somma dovuta, sul rilievo che già dal 23 aprile 2008 era maturato il quinquennio utile. La Corte d’Appello ha respinto l’appello dell’azienda, confermando la pronuncia di primo grado. La struttura sanitaria ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi. Il lavoratore ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce anzitutto la natura del giudizio di legittimità, qualificandolo come giudizio a critica vincolata, delimitato dai motivi che assumono funzione identificativa in rapporto alle ipotesi tassative del codice di rito. Ne deriva che il motivo deve possedere i caratteri della tassatività e della specificità e deve enunciare con precisione il vizio denunciato, sì che esso rientri nelle categorie dell’art. 360 cod. proc. civ., individuando le norme di diritto violate.
Nel caso concreto la Corte rileva che i quattro motivi — mancanza di procura ad litem, violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., prescrizione e infondatezza del ricorso di primo grado — non individuano alcun vizio riconducibile all’art. 360 cod. proc. civ. e richiedono un inesigibile intervento integrativo della Corte, che dovrebbe sostituirsi alla parte nell’individuare lo specifico vizio di violazione di legge o di carenza di motivazione. Difetta pertanto il requisito imposto a pena di inammissibilità dall’art. 366, comma 1, n. 4, cod. proc. civ..
Quanto ai primi due motivi, che denunciano errores in procedendo, la Corte osserva che il ricorso si limita a una contestazione generica della motivazione e non assolve agli oneri di specifica indicazione ed allegazione imposti dagli artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., perché non riporta il contenuto essenziale degli atti processuali rilevanti né indica la loro collocazione nel fascicolo. Il requisito di autosufficienza del ricorso deve essere verificato anche in caso di errores in procedendo, rispetto ai quali la Corte è giudice del fatto processuale, poiché l’esame diretto degli atti resta subordinato al rispetto delle regole di ammissibilità, come affermato dalle Sezioni Unite n. 8077 del 2012. Il principio non è lesivo del diritto di accesso alla giurisdizione superiore, come chiarito dalla Corte europea dei diritti dell’uomo nella decisione del 28 ottobre 2021, Succi e altri contro Italia, che ha valorizzato la funzione dell’autosufficienza ai fini della certezza del diritto e della corretta amministrazione della giustizia.
Analogamente, il terzo motivo — relativo alla prescrizione — non indica le ragioni dell’asserito errore giuridico e sollecita una lettura diretta delle missive interruttive, cioè un accertamento di fatto riservato al giudice del merito. Il quarto motivo, oltre a condividere il difetto di specificità, non confuta le ragioni della Corte territoriale, che aveva valorizzato l’anzianità da contratti a termine in conformità al principio di diritto di Cass. n. 7440 del 2018 e alla clausola 4 dell’Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, limitandosi ad affermare apoditticamente una diversità ontologica tra contratto a termine e rapporto a tempo indeterminato.
Infine, quanto all’invocato blocco stipendiale dell’art. 9 del d.l. n. 78/2010, la Corte rileva che il motivo attiene solo a una delle rationes decidendi, perché la Corte distrettuale ha anche collocato il passaggio alla fascia superiore nell’anno 2008, in epoca antecedente alle annualità interessate dal blocco. Poiché la decisione si fonda su una pluralità di ragioni, ciascuna idonea a sorreggerla, i motivi devono riferirsi specificamente a ciascuna di esse. Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con condanna dell’azienda ricorrente alle spese di legittimità e con l’attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Nota della Redazione
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