Operazioni oggettivamente inesistenti e oneri probatori: motivazione congrua e vizio di firma (Cass. civ. Sez. V n. 7966 del 25.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento di operazioni oggettivamente inesistenti, quando l’Amministrazione finanziaria deduca e provi gravi indizi sulla natura di “cartiera” del fornitore, grava sul contribuente l’onere di provare l’effettività delle prestazioni contestate, non essendo sufficiente la prova della materiale esistenza delle opere se non si dimostra l’impiego dei beni acquistati per la loro realizzazione. Ai sensi dell’art. 8, comma 2, d.l. n. 16 del 2012, conv. dalla l. n. 44 del 2012, sul contribuente incombe inoltre l’onere di provare la natura fittizia dei componenti positivi direttamente correlati ai costi non ammessi in deduzione. Il vizio di motivazione apparente ricorre solo quando la sentenza non renda percepibile il fondamento della decisione, restando circoscritto il sindacato di legittimità al minimo costituzionale. La doglianza sulla mancata percezione di documenti non prodotti integra errore di fatto, deducibile con revocazione e non con ricorso per cassazione.
Il Fatto
Una società contribuente impugnava l’avviso di accertamento per l’anno 2012, con il quale l’Ufficio aveva recuperato componenti negativi non deducibili ai fini IRAP e IRES in quanto derivanti da operazioni oggettivamente inesistenti, oltre a accantonamenti e altri costi. Quanto all’IVA, l’Ufficio recuperava il tributo detratto portato da diciassette fatture per operazioni ritenute inesistenti e negava la detrazione sull’acquisto di un immobile.
La commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso solo sull’entità delle sanzioni, rigettandolo nel resto. La società appellava e l’Ufficio proponeva appello incidentale. La commissione tributaria regionale rigettava l’impugnazione principale e accoglieva quella incidentale. La società ricorreva in cassazione con venticinque motivi, poi illustrati da memoria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il riparto dell’onere della prova. La sentenza di appello ha correttamente ritenuto dedotti e provati dall’Ufficio elementi indiziari idonei a dimostrare la natura di “cartiera” del fornitore, a fronte dei quali era onere della contribuente provare l’esistenza delle prestazioni e l’impiego dei materiali fatturati per le opere commissionate. La sola esistenza materiale dei parchi non è prova sufficiente dell’esistenza delle operazioni.
Le numerose censure di motivazione sono rigettate. Il sindacato di legittimità resta circoscritto alla verifica del minimo costituzionale richiesto dall’art. 111 Cost., individuabile nella mancanza assoluta di motivazione, nella motivazione apparente, nella manifesta contraddittorietà e nella motivazione perplessa, purché il vizio emerga dal testo della sentenza, senza confronto con le risultanze processuali. La motivazione impugnata risulta ampia, logica e priva di contraddizioni.
Quanto ai costi dedotti e alla domanda di riduzione dei ricavi, la Corte ribadisce che, per le operazioni oggettivamente inesistenti, non sussiste alcun automatismo tra la ritenuta fittizietà e la riduzione dei ricavi; sul contribuente grava l’onere di provare la natura fittizia dei componenti positivi correlati. Nel caso concreto mancava una puntuale allegazione di ricavi inesistenti e la loro dimostrata correlazione con i costi ritenuti fittizi.
La Corte esclude il denunciato difetto di giurisdizione, formatosi il giudicato implicito per acquiescenza alla pronuncia di merito di primo grado, e ritiene non applicabili i criteri “Engels”, mancando la prova che la ricorrente sia stata sottoposta ad altro procedimento sanzionatorio: le sanzioni tributarie hanno natura amministrativa. Sul diritto di difesa e sul contraddittorio endoprocedimentale, il diritto di accesso agli atti è strumentale alla difesa e non costituisce prerogativa assoluta; la sua violazione rileva solo se dimostri un pregiudizio concreto, nella specie non allegato.
È invece fondato il motivo sul difetto di firma dell’avviso di accertamento: la commissione regionale ha del tutto pretermesso l’eccezione, sollevata in entrambi i gradi di merito, senza che possa ritenersi implicitamente decisa. La sentenza è cassata sul punto con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, che statuirà anche sulle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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