Rialzo del tetto non è nuova costruzione per volume tecnico e distanze (Cass. civ. Sez. II n. 27774 del 17.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di distanze legali, esiste ai sensi dell’art. 873 cod. civ. una nozione unica di costruzione, comprensiva di qualsiasi opera non completamente interrata con i caratteri della solidità e dell’immobilizzazione rispetto al suolo, indipendentemente dalla tecnica costruttiva; i regolamenti comunali, norme secondarie, non possono modificare tale nozione, essendo il rinvio ai regolamenti locali circoscritto alla sola facoltà di stabilire una distanza maggiore. Nell’ipotesi di sopraelevazione o modificazione del tetto di un fabbricato preesistente, l’altezza va calcolata considerando non la linea di gronda ma quella di colmo, configurandosi una nuova costruzione soltanto se essa produce un aumento della superficie esterna e della volumetria dei piani sottostanti, così incidendo sulla struttura e sul modo di essere della copertura. È invece volume tecnico, non computabile nella volumetria, l’opera priva di autonomia funzionale, anche solo potenziale, destinata a contenere impianti serventi dell’edificio principale o resa necessaria da esigenze di coibentazione e consolidamento strutturale. Spetta al giudice di merito verificare in concreto se l’opera abbia tali caratteristiche o, avendo funzione meramente accessoria, vada esclusa dal calcolo delle distanze.

Il Fatto

Il proprietario di un immobile a uso abitativo e del cortile di pertinenza convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Alessandria, il vicino proprietario di due edifici confinanti. Secondo l’attore, questi aveva illegittimamente rialzato il colmo del tetto, realizzando una sopraelevazione in violazione delle norme tecniche comunali, che prescrivevano il rispetto di una distanza di cinque metri dal confine e di dieci metri dagli edifici. Chiese pertanto la condanna alla demolizione, il risarcimento dei danni e la riduzione in luce di alcune vedute.

Il convenuto eccepì l’esistenza di un accordo tra confinanti sulla sopraelevazione dei rispettivi tetti, negò che i lavori avessero dato origine a una nuova costruzione rilevante ai sensi dell’art. 873 cod. civ. e contestò la sussistenza delle vedute. Il Tribunale rigettò la domanda e la Corte d’Appello di Torino confermò la decisione. Il soccombente propose ricorso per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo il ricorrente censurò la violazione dell’art. 873 cod. civ., sostenendo che i giudici di merito, dopo aver accertato l’innalzamento del tetto e la trasformazione da una a due falde con spostamento del colmo, avevano poi contraddittoriamente escluso la natura di nuova costruzione, qualificando il manufatto come volume tecnico.

La Corte ha respinto la censura ricostruendo la nozione codicistica di costruzione e il criterio del colmo per il calcolo dell’altezza. Ha richiamato il principio per cui la sopraelevazione integra nuova costruzione solo se incide sulla struttura e sul modo di essere della copertura, producendo un aumento della superficie esterna e della volumetria dei piani sottostanti (Cass., Sez. 2, n. 23843 del 2018; Cass., Sez. 2, n. 18281 del 2023; Cass., Sez. 2, n. 11049 del 2016; Cass., Sez. 2, n. 14932 del 2008).

Ha poi precisato che costituisce volume tecnico solo l’opera priva di autonomia funzionale, anche solo potenziale, destinata a contenere impianti serventi non altrimenti ubicabili, come quelli connessi alla condotta idrica e termica (Cass., Sez. 2, n. 30708 del 2018), oppure il rialzo del colmo dipendente da ragioni tecniche legate ai nuovi materiali e alla coibentazione (Cass., Sez. 2, n. 18281 del 2023). La funzione accessoria non deve essere concreta, ma anche solo potenziale.

La Corte ha quindi confermato la valutazione dei giudici di merito, che avevano ritenuto modesto l’aumento di volumetria, inidoneo il sottotetto, per angustia e altezza, a consentire una stazione eretta, e il sopralzo necessario per lo spostamento della trave rispetto alla canna fumaria, oltre che per il consolidamento e la coibentazione. Il motivo sollecitava in realtà una rivisitazione del merito, sottratta al giudice di legittimità.

Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per inosservanza dell’onere, in ipotesi di doppia conforme ex art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ., di indicare le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni e dimostrarne la diversità (Cass., Sez. 5, n. 26860 del 2014; Cass., Sez. 5, n. 11439 del 2018). Il terzo motivo è stato giudicato infondato, perché le prove non ammesse riguardavano circostanze già accertate dal c.t.u. e risultavano superflue e non decisive. Il ricorso è stato rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e, ai sensi dell’art. 96 cod. proc. civ., al pagamento di una somma ulteriore in favore della controparte e di una somma in favore della cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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