Trasferimento fraudolento, reato istantaneo, concorso nell’intestazione fittizia (Cass. pen. Sez. 2 n. 5375 del 10.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il delitto di trasferimento fraudolento di valori ha natura di reato istantaneo con effetti permanenti, che si consuma nel momento in cui viene realizzata l’intestazione fittizia del bene o della società. Per affermare il concorso di un soggetto terzo rispetto all’autore dell’attribuzione fraudolenta è necessario dimostrare che questi abbia fornito il proprio contributo materiale o morale nel momento stesso in cui l’intestazione fittizia è stata compiuta, non avendo alcuna rilevanza l’eventuale ausilio assicurato successivamente, al permanere della situazione antigiuridica conseguente alla condotta criminosa. In tema di associazione di tipo mafioso, non integrano gravi indizi di colpevolezza condotte equivoche o non univoche, prive di dimostrato collegamento funzionale con il sodalizio criminale.

Il Fatto

Il Gip del Tribunale di Catanzaro applicava la custodia cautelare in carcere nei confronti dell’indagato in relazione, tra gli altri, al reato di partecipazione a un’associazione di stampo ‘ndranghetistico e a quello di trasferimento fraudolento di valori aggravato. Il Tribunale del riesame, adito su istanza della difesa, annullava l’ordinanza coercitiva, escludendo la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per entrambe le fattispecie. Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso del Pubblico ministero infondato, condividendo l’impostazione del Tribunale del riesame. Quanto al primo motivo, relativo al reato di cui all’art. 512-bis cod. pen., gli ermellini hanno evidenziato che l’indagato non poteva considerarsi partecipe dell’interposizione fittizia, poiché l’originaria intestazione fittizia della società era avvenuta ad opera del padre prima della sua carcerazione, mentre il capo di imputazione circoscriveva la condotta dell’odierno indagato al solo periodo successivo a tale evento. In ragione della natura istantanea ad effetti permanenti del reato di trasferimento fraudolento di valori – consumato al momento dell’attribuzione fittizia – la Corte ha escluso che un eventuale ausilio successivo, consistente in consigli e suggerimenti gestionali ai prestanome, potesse integrare il concorso nel reato, difettando un contributo reso nel momento consumativo.

Pur richiamando esplicitamente il principio per cui l’ausilio al mantenimento della situazione antigiuridica non è punibile a titolo di concorso, la Suprema Corte ha precisato che tale regola non si pone in contrasto con la giurisprudenza che configura il reato come permanente sotto il profilo degli effetti, invitando a distinguere tra la consumazione del reato e la cessazione della situazione antigiuridica che ne consegue.

Quanto al secondo motivo, relativo al reato associativo, la Corte ha ritenuto che la decisione del Tribunale resistesse alle censure del ricorrente. Gli elementi indiziari valorizzati dall’accusa sono stati scrutinati singolarmente: le elargizioni di denaro alla famiglia sono state giudicate prive di valenza indiziante, potendo essere ricondotte a una consuetudine sociale di rispetto verso una famiglia potente, non già a una regola interna del clan; la gestione di un immobile è stata ritenuta non chiaramente finalizzata agli interessi della cosca; l’episodio estorsivo è stato ricondotto alla rivendicazione di beni sottratti all’azienda familiare. La Corte ha infine precisato che il confronto con la posizione processuale del padre e della madre dell’indagato, sollecitato dal ricorrente, non era esigibile, mancando la conoscenza delle specifiche condotte a loro contestate. Il ricorso è stato pertanto rigettato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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