Esclusa l’aggravante per sorveglianza efficace che impedisce il furto (Cass. pen. Sez. 5 n. 11023 del 23.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’aggravante di cui all’art. 625, primo comma, n. 7, cod. pen. non è esclusa dalla mera esistenza di un sistema di videosorveglianza, che costituisce un ausilio per la successiva individuazione degli autori del reato; è invece incompatibile con la circostanza una sorveglianza specificamente efficace, realizzata tramite l’azione di addetti alla sicurezza che controllano costantemente la merce e impediscono la sottrazione del bene. In tal caso, la cosa non può ritenersi esposta alla pubblica fede, non essendo rimasta priva di un controllo idoneo a interrompere l’azione criminosa. La causa estintiva di cui all’art. 162-ter cod. pen., inoltre, presuppone condotte riparatorie spontanee e non coartate, non configurabili quando la restituzione del bene sottratto avvenga solo dopo che l’autore sia stato scoperto.

Il Fatto

L’imputato era stato condannato in primo grado per tentato furto aggravato dall’esposizione della cosa alla pubblica fede, con l’attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen. ritenuta equivalente alle contestate aggravanti. La Corte di appello, esclusa la recidiva, aveva rideterminato la pena.

La condotta contestata consisteva nell’aver nascosto generi alimentari in uno zaino all’interno di un esercizio commerciale, senza riuscire a sottrarli perché bloccato dagli addetti alla sicurezza dopo il superamento della cassa. L’imputato aveva restituito la merce e proposto ricorso per cassazione, deducendo la mancata applicazione dell’art. 162-ter cod. pen., l’illegittima applicazione dell’aggravante e la mancata concessione delle attenuanti generiche.

La Motivazione della Corte

La Corte di legittimità ha ritenuto infondata la censura relativa alla causa estintiva, ricordando che la giurisprudenza richiede condotte riparatorie spontanee e non coartate, che incrementino definitivamente la sfera giuridica della persona offesa. Nel caso di specie, la restituzione era avvenuta solo dopo che l’imputato era stato colto in flagranza e pertanto il comportamento doveva ritenersi necessitato, senza che rilevasse l’espressione “spontaneamente” utilizzata dalla sorvegliante, riferita alla mancata effettuazione di un controllo sulla persona e non alla volontarietà della consegna.

Quanto alle attenuanti generiche, la Corte ha escluso vizi di motivazione, richiamando la natura discrezionale del giudizio rimesso al giudice di merito, sufficientemente supportato dall’indicazione dei precedenti penali dell’imputato quali ragioni ostative al riconoscimento.

La Corte ha invece accolto il motivo concernente l’aggravante dell’esposizione alla pubblica fede, rilevando una contraddizione nel discorso giustificativo: i giudici di merito avevano infatti ritenuto la sorveglianza costante idonea a impedire la consumazione del furto, ma non ne avevano tratto la conseguenza dell’esclusione dell’aggravante. La vigilanza non si era esaurita in un mero sistema di videosorveglianza, ma era stata realizzata tramite l’azione degli addetti alla sicurezza, che avevano monitorato l’imputato, assistito al nascondimento della refurtiva e provveduto al blocco dopo il superamento della cassa. Tale dispositivo di controllo, specificamente efficace nell’impedire la sottrazione, rendeva la merce non esposta in assenza di controlli.

La sentenza è stata conseguentemente annullata con rinvio limitatamente all’aggravante, con assorbimento della questione sulla proporzionalità della pena, e rigettata nel resto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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