Crediti farmacie verso SSN unitari esclusa imputazione art 1193 (Cass. civ. Sez. III n. 3893 del 12.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
I crediti vantati dalle farmacie nei confronti del Servizio Sanitario Nazionale per l’erogazione dei farmaci, esposti in distinte contabili riferite a ciascuna mensilità, non costituiscono una pluralità di crediti autonomi, ma adempimento parziale dell’unico rapporto obbligatorio di durata instaurato dalla convenzione trasfusa nel d.P.R. n. 371/1998. Ne consegue che l’azienda sanitaria non può imputare i pagamenti, secondo la propria discrezionalità, alle singole mensilità non adempiute: ostandovi il presupposto applicativo dell’art. 1193 cod. civ., deve trovare applicazione il criterio dell’art. 1194 cod. civ., con imputazione prima a interessi e spese e poi al capitale. La non applicabilità della prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948 cod. civ. non esclude il carattere unitario dell’obbligazione, trattandosi di prestazione unica ancorché eseguibile frazionatamente nel tempo.

Il Fatto

Una società titolare di farmacia ottenne decreto ingiuntivo nei confronti dell’azienda sanitaria per il saldo del rimborso di prestazioni farmaceutiche relative alle mensilità da marzo ad agosto 2011, oltre interessi moratori. L’azienda sanitaria propose opposizione, deducendo di aver integralmente pagato quei debiti entro i termini, con bonifici recanti la specifica causale dei debiti che intendeva estinguere ex art. 1193 cod. civ., e di aver così reso inefficace l’imputazione agli interessi operata dalla creditrice.

Il Tribunale accolse l’opposizione, ritenendo applicabile l’art. 1193 cod. civ. per l’autonomia di ciascun credito mensile. La Corte d’appello riformò la decisione, qualificando il servizio di erogazione come unico rapporto di durata e applicando l’art. 1194 cod. civ. L’azienda sanitaria ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile sotto plurimi profili. Anzitutto per violazione dell’art. 366, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.: l’esposizione sommaria dei fatti non consente alla Corte una cognizione chiara e completa della vicenda, non indicando le reciproche pretese, le eccezioni, le difese e il tenore della sentenza impugnata, secondo il requisito di contenuto-forma individuato dalle Sezioni Unite n. 11653 del 2006 e n. 2602 del 2003.

Il primo motivo è inammissibile perché la censura non aggredisce realmente la ratio decidendi e non rispetta l’art. 366, comma 1, nn. 4 e 6, cod. proc. civ., per inosservanza del principio di autosufficienza. La Corte richiama Sez. Un. n. 8950 del 2022 e n. 12481 del 2022, nonché la sentenza CEDU Succi c. Italia del 28 ottobre 2021, che pure impone un’interpretazione non troppo formalistica del requisito: il ricorrente deve riprodurre il contenuto degli atti su cui fonda il ricorso e segnalarne la presenza negli atti di merito.

Nel merito, il ricorrente non può desumere dall’ordinanza n. 30546 del 2017 un principio generale di pluralità dei crediti farmaceutici. Quella pronuncia ha solo escluso l’applicabilità dell’art. 2948 cod. civ., giacché le prestazioni di consegna dei farmaci e i rimborsi non maturano a cadenze obbligate ma per esigenze di rendiconto. La Corte ribadisce che la non applicabilità della prescrizione quinquennale non comporta l’esclusione del carattere unitario dell’obbligazione, richiamando Sez. III n. 2086 del 2008 e n. 3968 del 2019, che ha confermato la natura unitaria delle prestazioni quali adempimento parziale dell’unico rapporto convenzionale.

Poiché le obbligazioni di pagamento fanno capo a un’unica causa, non trova applicazione l’art. 1193 cod. civ., che presuppone più crediti distinti tra loro, come affermato da Sez. III n. 27076 del 2022. Il ricorso è infine inammissibile per difetto di autosufficienza quanto alla contestazione dei debiti pregressi. La Corte ha pertanto condannato la ricorrente alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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