Inammissibile il ricorso per motivi manifestamente infondati e tardiva ammissione al patrocinio (Cass. pen. Sez. VII n. 5282 del 10.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
La tardiva ammissione al gratuito patrocinio non costituisce causa di nullità della sentenza, poiché non incide sulla validità dell’atto decisorio né sui diritti di difesa già esercitati. Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi dedotti sono manifestamente infondati, risultando del tutto insussistenti le pretese violazioni di legge prospettate. La congruità della motivazione sul diniego della particolare tenuità del fatto e il mancato decorso del termine di prescrizione al momento della decisione di merito escludono i vizi denunciati. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa.
Il Fatto
Con sentenza del 16.11.2023 il Giudice di Pace di Palmi ha affermato la penale responsabilità del ricorrente, di nazionalità moldava, per il reato di cui all’art. 10 bis d.lgs. n. 286 del 1998.
Avverso detta sentenza il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. La questione giunge così davanti alla Corte Suprema per la verifica della fondatezza delle censure e della correttezza del percorso argomentativo del giudice di merito.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile perché proposto per motivi manifestamente infondati. Le pretese violazioni di legge, sui punti oggetto dell’impugnazione, sono ritenute del tutto insussistenti.
Quanto al primo profilo, la tardiva ammissione al gratuito patrocinio, pacificamente, non è motivo di nullità della sentenza. Il rilievo è quindi privo di incidenza sulla validità del provvedimento impugnato.
La Corte osserva poi che l’impugnazione è stata ritualmente proposta nel termine di trenta giorni dall’avviso di deposito della sentenza, circostanza che rende del tutto astratta la relativa doglianza.
Sul diniego della particolare tenuità del fatto sussiste congrua motivazione da parte del giudice di merito, sicché il vizio motivazionale non è configurabile. Infine, il termine di prescrizione, pari ad anni cinque, non era decorso al momento della decisione di merito.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.