Evasione dai domiciliari: irrilevante la breve durata dell’allontanamento (Cass. pen. Sez. VII n. 7578 del 25.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Integra il reato di evasione qualsiasi allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari senza autorizzazione, non assumendo alcun rilievo la durata dell’allontanamento, la distanza dello spostamento ovvero i motivi che inducono il soggetto ad eludere la vigilanza sullo stato custodiale. La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis cod. pen., è applicabile al reato di evasione solo a condizione che la fattispecie concreta, all’esito di una valutazione congiunta degli indicatori afferenti alla condotta, al danno e alla colpevolezza, risulti caratterizzata da un’offensività minima. La sussistenza del reato può essere affermata sulla base delle dichiarazioni degli operanti che abbiano direttamente percepito l’allontanamento.

Il Fatto

Il ricorrente era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari presso la propria abitazione. Secondo la ricostruzione dell’accusa, egli era stato visto dagli operanti stazionare in strada, davanti al portone dello stabile, fuori dal luogo di custodia. La Corte di appello aveva confermato la condanna per evasione, giudicando irrilevanti la breve durata della violazione e il fatto che l’imputato si fosse scusato con gli agenti.

Avverso tale sentenza il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio della motivazione, contestando sia l’affermazione di responsabilità sia il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto.

La Motivazione della Corte

La Sezione VII ha dichiarato il ricorso inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi. Quanto al primo profilo, la Corte ha rilevato che il giudice di appello aveva fondato l’affermazione di responsabilità su una motivazione non illogica, basata su quanto riferito dagli operanti, che avevano visto l’imputato allontanarsi dall’abitazione.

Nel percorso argomentativo assume rilievo il principio, richiamato dai giudici di legittimità, secondo cui integra il reato di evasione qualsiasi allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari senza autorizzazione, senza che assumano rilievo la durata dell’allontanamento, la distanza dello spostamento o i motivi che hanno indotto il soggetto ad eludere la vigilanza (Sez. 6, n. 11679 del 21/03/2012, Rv. 252192). Ne deriva che la dedotta brevità della violazione e le scuse rivolte agli operanti restano circostanze prive di incidenza sulla configurabilità del reato.

Quanto al secondo motivo, la Corte ha confermato la decisione territoriale che aveva escluso la particolare tenuità del fatto. La Corte di appello aveva valorizzato, da un lato, la mancanza di prova sulla durata dell’evasione — circostanza che impediva di ritenere oggettivamente tenue il fatto — e, dall’altro lato, la dimostrata proclività a delinquere dell’imputato, desunta da numerosi precedenti per furto e per detenzione illecita di stupefacenti.

Tale motivazione è stata ritenuta adeguata rispetto al principio, affermato dalla stessa Corte, secondo cui l’art. 131-bis cod. pen. è applicabile al reato di evasione a condizione che la fattispecie concreta, all’esito di una valutazione congiunta degli indicatori afferenti alla condotta, al danno e alla colpevolezza, presenti un’offensività minima (Sez. 6, n. 35195 del 03/05/2022, Rv. 283731). Nella specie tale requisito è stato escluso con accertamento non sindacabile in sede di legittimità.

Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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