Pene sostitutive compatibili con la sospensione condizionale della pena (Cass. pen. Sez. V n. 7646 del 25.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sostituzione della pena detentiva è compatibile con la sospensione condizionale della pena, sussistendo l’interesse del condannato a ottenere entrambi i benefici, poiché in caso di revoca della sospensione egli resta esposto all’esecuzione della sola pena pecuniaria determinata in sede di conversione. Il divieto di applicare le sanzioni sostitutive quando sia disposta la sospensione condizionale, introdotto dall’art. 61-bis legge n. 689 del 1981 a opera dell’art. 71, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 150 del 2022, non si estende ai fatti commessi prima dell’entrata in vigore di tale disposizione, poiché la previsione ha natura sostanziale e opera l’art. 2, quarto comma, cod. pen., che impone l’applicazione della norma più favorevole. Esula dai poteri della Corte di cassazione la valutazione dei presupposti delle pene sostitutive, implicando un apprezzamento di fatto rimesso al giudice di merito.

Il Fatto

La Corte d’appello di Roma aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Frosinone nei confronti dell’imputato per il reato di furto aggravato di acqua pubblica, alla pena di mesi nove di reclusione ed euro 300,00 di multa. Avverso la sentenza di appello il difensore ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi.

Il ricorrente ha denunciato la revoca del teste della pubblica accusa, il travisamento della prova, il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto e, da ultimo, la violazione di legge per essere stata ritenuta la sospensione condizionale ostativa all’applicazione delle pene sostitutive, oltre alla carenza di motivazione sul beneficio della non menzione. Il Procuratore generale ha concluso per l’annullamento con rinvio limitato a tale ultimo profilo e per l’inammissibilità del ricorso nel resto.

La Motivazione della Corte

La Corte ha accolto il ricorso limitatamente al quarto motivo, dichiarandolo inammissibile nel resto. I primi tre motivi sono stati giudicati manifestamente infondati o aspecifici.

Quanto al primo motivo, la Corte ha richiamato l’insegnamento secondo cui, quando una parte rinuncia all’esame di un proprio teste, le altre parti hanno diritto di procedervi solo se questi era inserito nella loro lista testimoniale; altrimenti la richiesta vale come mera sollecitazione ai poteri officiosi del giudice ex art. 507 cod. proc. pen. (Sez. 1 n. 13338 del 30.03.2015; Sez. 4 n. 1956 del 06.12.2023). La difesa non aveva dedotto l’inserimento del teste nella propria lista. Il richiamo all’art. 603, comma 2, cod. proc. pen. è risultato inconferente, riferendosi a prova nuova e sopravvenuta o scoperta dopo il giudizio di primo grado.

Il secondo motivo è stato ritenuto aspecifico, perché le doglianze non si confrontano con la motivazione della Corte territoriale, che ha evidenziato come le circostanze del sopralluogo conducano all’imputato, al di là dell’assenza di una formale identificazione, essendo stato accertato un allaccio abusivo per la medesima utenza e risultando l’immobile in uso al ricorrente. Nessun travisamento della prova è stato ravvisato.

Il terzo motivo è stato dichiarato manifestamente infondato. Il giudizio sulla particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. richiede una valutazione complessa e congiunta delle peculiarità concrete, secondo i criteri dell’art. 133 cod. pen. (Sez. Un. n. 13681 del 25.02.2016). La Corte territoriale ha escluso la non punibilità valorizzando il carattere non occasionale della condotta, l’ammontare non trascurabile del danno e l’assenza di condotta riparatoria.

Il quarto motivo è stato accolto. La Corte ha affermato la compatibilità tra pene sostitutive e sospensione condizionale (Sez. 2 n. 46757 del 26.09.2018), escludendo che il divieto dell’art. 61-bis legge n. 689 del 1981 si estenda ai fatti anteriori all’entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, per la natura sostanziale della previsione e in forza dell’art. 2, quarto comma, cod. pen. (Sez. 3 n. 33149 del 07.06.2024). Esulando dal giudizio di legittimità l’apprezzamento dei presupposti applicativi, ha disposto il rinvio alla Corte d’appello di Roma, che dovrà porre rimedio anche all’omessa motivazione sulla non menzione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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