Inammissibile il ricorso che non si confronta con la doppia ratio decidendi (Cass. civ. Sez. III n. 25277 del 16.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione è inammissibile, ai sensi dell’art. 366 n. 4 cod. proc. civ., quando i motivi non si correlano alla motivazione della sentenza impugnata, risolvendosi nella proposizione di un “non motivo”. Il mero accertamento della falsità di un atto, conseguito nel giudizio civile per effetto del disconoscimento della sottoscrizione, non integra di per sé l’illecito civile: occorre accertare l’uso concreto e doloso dell’atto da parte del soggetto evocato. In tema di danno non patrimoniale, non è risarcibile il pregiudizio che non raggiunga la soglia della lesione di diritti costituzionalmente protetti, restando irrilevanti i patemi d’animo e i disagi.
Il Fatto
Il ricorrente, aderito a una proposta di abbonamento telefonico, aveva convenuto in giudizio la società operatrice per ottenere il risarcimento dei danni. Deducendo che gli addebiti non corrispondevano alle condizioni pattuite e che la società aveva esibito un contratto recante firma apocrifa, già disconosciuta, chiedeva la condanna della controparte.
Il Tribunale aveva accolto la domanda, liquidando equitativamente il danno e applicando la condanna ex art. 96 cod. proc. civ.. La Corte d’Appello, in riforma, aveva rigettato la pretesa risarcitoria, accogliendo il gravame della società. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina il primo motivo, con cui il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 112, 115 e 116 cod. proc. civ. e degli artt. 2059 cod. civ., 185 cod. pen. e 168 d.lgs. n. 196/2003. Il ricorrente sostiene che, accertata la falsità, il giudice civile non avrebbe potuto che liquidare il danno.
Il motivo è dichiarato inammissibile perché non si confronta con la ratio decidendi. La Corte territoriale ha ritenuto insussistenti i reati non solo per intervenuta depenalizzazione, ma soprattutto perché l’esibizione “a video” del contratto in mediazione non integrerebbe né il reato di cui all’art. 485 cod. pen. (mancando la materiale formazione dell’atto), né quello di cui all’art. 489 cod. pen. (mancando l'”uso” dell’atto).
Ne deriva che l’ipotetico giudicato interno sulla falsità della sottoscrizione, formatosi in primo grado per effetto del disconoscimento, è irrilevante ai fini dell’illecito civilistico. L’accertamento della falsità è presupposto necessario ma non sufficiente: occorre l’uso concreto e doloso dell’atto, ritenuto insussistente.
Il secondo motivo, relativo alla violazione dell’art. 2059 cod. civ. in relazione all’art. 2 Cost., è parimenti inammissibile per mancato confronto con la doppia ratio decidendi. Da un lato, l’acquisizione dei dati personali è stata ritenuta legittima in quanto essenziale all’attivazione del servizio contrattualmente pacifico; dall’altro, il giudice di merito ha correttamente escluso la risarcibilità del danno non patrimoniale, richiamando i principi delle Sezioni Unite n. 26972 del 2008, ribaditi da Cass. ord. n. 29206 del 2019. Il pregiudizio risarcibile presuppone ricadute sulla vita di relazione di gravità tale da ledere diritti costituzionalmente protetti, non bastando patemi d’animo e disagi.
Il terzo motivo, sulla violazione dell’art. 96 cod. proc. civ., è inammissibile perché non considera la ratio decidendi di assorbimento conseguente all’accoglimento dell’appello. In conclusione, i motivi non si correlano alla motivazione della Corte territoriale e vanno dichiarati nulli per inidoneità al raggiungimento dello scopo, con sanzione dell’inammissibilità ai sensi dell’art. 366 n. 4 cod. proc. civ., secondo il principio di Cass. Sez. Un. n. 23745 del 2020. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese e obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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