Revocazione di ordinanza della Cassazione: inammissibile senza domanda rescissoria (Cass. civ. Sez. III n. 25278 del 16.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per revocazione proposto ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ. contro una sentenza della Corte di cassazione che abbia dichiarato l’improcedibilità di un precedente ricorso deve contenere la sommaria esposizione dei fatti di causa e l’indicazione dei motivi e della domanda che la parte intende far valere nella fase rescissoria. In difetto di tale prospettazione il ricorso è inammissibile, poiché la carenza preclude ogni decisione nel giudizio rescissorio, non potendosi supplire con il riferimento al ricorso originariamente proposto. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna alle spese e l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ulteriore.

Il Fatto

Una ricorrente propone revocazione per errore di fatto avverso l’ordinanza con cui la Corte di cassazione aveva dichiarato improcedibile, per tardiva notifica e mancanza dei dati identificativi del provvedimento impugnato, un suo precedente ricorso fondato sull’art. 617 cod. proc. civ.. La revocazione si articola in due motivi, entrambi incentrati sull’art. 395, n. 4, cod. proc. civ.: la mancata considerazione della tempestività dell’iscrizione a ruolo e l’asserita idoneità della copia del provvedimento allegata a comprovare la ritualità della produzione.

La banca controricorrente resiste con controricorso. Gli altri intimati restano tali e il Procuratore generale non presenta conclusioni. La causa è trattenuta in decisione all’adunanza camerale.

La Motivazione della Corte

La Corte ritiene irrilevante esaminare i singoli motivi, perché il ricorso presenta un difetto preliminare e assorbente: manca qualsiasi indicazione in ordine alle domande che la parte intende vedere accolte nella fase rescissoria. Il Collegio richiama la risalente giurisprudenza di legittimità — Cass. n. 3875 del 30.03.2000 e Cass. n. 3682 del 14.04.1999 — secondo cui, nel caso di revocazione di una sentenza della Cassazione che abbia dichiarato l’improcedibilità di un ricorso, l’omessa sommaria esposizione dei fatti e l’omessa indicazione dei motivi già dedotti determinano l’inammissibilità.

Il ragionamento poggia su una considerazione funzionale. Tali carenze precludono ogni decisione nella fase rescissoria che dovesse seguire all’eventuale accoglimento della revocazione, perché il giudice non dispone degli elementi necessari a riformulare il giudizio. A questa mancanza non può supplirsi con il rinvio al ricorso per cassazione originariamente proposto e poi dichiarato improcedibile.

La Corte fonda il principio sull’art. 391-bis cod. proc. civ., che impone di proporre la revocazione delle sentenze della Cassazione con ricorso ai sensi degli artt. 365 e ss. cod. proc. civ. Il richiamo comporta il rispetto delle medesime forme del ricorso originario e l’applicazione delle relative sanzioni. Strumentale rispetto a tale adempimento è il deposito degli atti e dei documenti su cui il ricorso si fonda, la cui omissione è sanzionata con l’improcedibilità ex art. 369, n. 4, cod. proc. civ.: non può valutarsi la fondatezza dei motivi senza il riscontro degli atti posti a base delle censure.

Nel caso concreto il ricorso è privo di qualsiasi utile prospettazione della domanda rescissoria e viene pertanto dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della controricorrente. La decisione comporta inoltre l’attestazione, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello del ricorso, se dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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