Subappalto, eccezione di inadempimento e limite del corrispettivo dovuto (Cass. civ. Sez. II n. 1129 del 11.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di subappalto, il subcommittente convenuto per il pagamento del corrispettivo non può eccepire l’inadempimento del subappaltatore verso i propri dipendenti o ausiliari, né pretendere dal creditore la dimostrazione della regolarità contributiva, poiché la responsabilità solidale di cui all’art. 1676 cod. civ. opera nei soli limiti di quanto ancora dovuto al subappaltatore: una volta versato il corrispettivo, detta responsabilità viene meno. La responsabilità solidale del committente ex art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003 presuppone un rapporto di lavoro subordinato riferibile al datore appaltatore. L’apprezzamento delle prove e il prudente convincimento del giudice di merito non sono sindacabili in cassazione, neppure mediante l’evocazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ.

Il Fatto

Una società appaltatrice ottiene dal Giudice di pace il decreto ingiuntivo per il corrispettivo di opere eseguite in subappalto — una scala con ringhiera e un parapetto — nell’ambito della realizzazione di un soppalco destinato a ufficio. La committente propone opposizione, sostenendo di avere appaltato l’intero lavoro a un terzo, che a sua volta aveva subappaltato alla ricorrente.

Il Giudice di pace rigetta l’opposizione. Il Tribunale di Bergamo, in riforma, accoglie l’impugnazione e rigetta la domanda della società creditrice, rilevando l’inversione dell’onere probatorio e il malgoverno delle risultanze istruttorie. La società soccombente ricorre per cassazione con quattro motivi; la controparte resta intimata.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denuncia violazione dell’art. 342 cod. proc. civ., per avere il Tribunale disatteso l’eccezione di inammissibilità dell’appello. La Corte lo dichiara manifestamente infondato: il giudice d’appello ha spiegato analiticamente le ragioni della specificità del gravame, e la ricorrente non ha inciso sulla ratio decidendi. La Corte richiama il principio per cui l’impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati, con una parte argomentativa che confuti le ragioni del primo giudice, senza forme sacramentali o progetto alternativo di decisione, permanendo la natura di revisio prioris instantiae.

Il secondo motivo, sulla violazione dell’art. 2697 cod. civ., è parimenti dichiarato manifestamente infondato. La Corte ribadisce che la doglianza sull’onere probatorio non consente lo scrutinio della questione astratta, occorrendo che dall’accertamento fattuale si debba inferire la conclusione auspicata dal ricorrente: diversamente si richiede alla Corte di legittimità un nuovo vaglio probatorio, inammissibile. Il richiamo all’art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003 è rinviato al quarto motivo.

Il terzo motivo, sulla violazione dell’art. 116 cod. proc. civ., è infondato. La ricostruzione probatoria non è contestabile in cassazione: la doglianza è ammissibile solo se si alleghi che il giudice non abbia operato secondo il proprio prudente apprezzamento, attribuendo alla prova un valore diverso o legale.

Il quarto motivo, fondato sugli artt. 1655 e 1676 cod. civ. e sull’art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003, è manifestamente infondato. La Corte richiama l’arresto secondo cui, in caso di subappalto, il subcommittente non può eccepire l’inadempimento del subappaltatore verso i propri dipendenti, poiché la responsabilità solidale ex art. 1676 cod. civ. opera nei limiti di quanto ancora dovuto al subappaltatore; versato il corrispettivo, essa viene meno. Quanto all’art. 29, comma 2, la sua applicazione presuppone un rapporto di lavoro subordinato, mentre qui l’attività è stata svolta in forma societaria.

Il ricorso è rigettato. Non consegue pronuncia sulle spese, essendo la controparte rimasta intimata, con sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, applicabile ratione temporis.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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