Inammissibile il ricorso: non abitualità e specificità dei motivi (Cass. pen. Sez. VII n. 31463 del 19.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
La causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, di cui all’art. 131-bis cod. pen., non è applicabile quando difetta il requisito della non abitualità del comportamento, desumibile dalla presenza di precedenti condanne per reati della stessa specie. È inammissibile, per difetto di specificità ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., il motivo di ricorso che si risolva nella mera reiterazione delle censure già dedotte in appello e puntualmente disattese dal giudice di merito, senza un effettivo confronto critico con le ragioni della decisione impugnata. Il motivo che contesta l’eccessività della pena è manifestamente infondato ove la graduazione della sanzione, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni per le circostanze, rientri nella discrezionalità del giudice di merito, esercitata in aderenza agli artt. 132 e 133 cod. pen. con adeguato onere argomentativo.
Il Fatto
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 13 novembre 2024 della Corte d’Appello di Catanzaro, che lo aveva ritenuto responsabile del delitto di truffa tentata. Con il primo motivo ha lamentato la mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto. Con il secondo ha dedotto violazione di legge in ordine all’affermazione di responsabilità. Con il terzo ha contestato l’eccessività della pena. La difesa ha depositato memoria in data 18 giugno 2025.
La Motivazione della Corte
La Corte ha anzitutto rilevato che la memoria difensiva, pervenuta il 18 giugno 2025, deve ritenersi tardiva. Ha poi esaminato il primo motivo, ritenendolo manifestamente infondato: la sentenza impugnata aveva correttamente escluso la particolare tenuità del fatto in ragione della presenza di due condanne per reati della stessa specie rispetto a quello per cui si procede. Ne deriva l’assenza del requisito della non abitualità del comportamento che, unitamente alla tenuità del fatto, è necessario ai fini dell’applicazione dell’esimente invocata.
Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha ritenuto non consentito perché privo dei requisiti richiesti a pena di inammissibilità dall’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Le censure, infatti, si risolvono nella reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito. Esse non sono caratterizzate da un effettivo confronto con le ragioni della decisione e risultano perciò non specifiche ma soltanto apparenti, omettendo di assolvere la funzione di una concreta critica argomentata. La Corte di merito, con corretti argomenti logici e giuridici, aveva pienamente ricondotto al ricorrente la condotta criminosa alla luce delle conversazioni intercorse tra la persona offesa e l’imputato, oltre che dell’intestazione, in capo a quest’ultimo, del conto su cui si sarebbe dovuto versare la somma.
Il terzo motivo, infine, è stato giudicato manifestamente infondato. Secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, oltre che per la fissazione della pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, esercitata in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. Nella specie l’onere argomentativo risulta adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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