Ricorso inammissibile se il motivo non fu proposto in appello (Cass. pen. Sez. VII n. 31467 del 19.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il motivo di ricorso per cassazione che non sia stato previamente dedotto come motivo di appello è inammissibile, a norma dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., perché le questioni non proposte nei gradi di merito non possono essere introdotte per la prima volta in sede di legittimità. È parimenti inammissibile, ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., il motivo che si risolva nella mera reiterazione delle censure già dedotte in appello e puntualmente disattese dal giudice di merito, dovendosi considerare non specifico ma soltanto apparente. Ai fini della configurabilità della ricettazione, la prova dell’elemento soggettivo può essere raggiunta da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dall’omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta.

Il Fatto

Il ricorrente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro del 14.11.2024, che lo aveva ritenuto responsabile dei delitti di ricettazione e di riciclaggio. Con il primo motivo contesta l’affermazione di responsabilità per il delitto di cui all’art. 648 cod. pen., sostenendo che non sarebbe stato individuato il relativo reato presupposto.

Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità per la ricettazione, lamentando in particolare l’insussistenza dell’elemento soggettivo. Con il terzo motivo si duole della mancata riqualificazione del reato ascritto in quello di cui all’art. 624 cod. pen.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i tre motivi e ne rileva l’inammissibilità sotto distinti profili. Quanto al primo, la censura non è consentita in sede di legittimità perché non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Il dato emerge dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che il ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente ove incompleto o non corretto.

Il secondo motivo non è connotato dai requisiti richiesti a pena di inammissibilità dall’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., perché fondato su profili di censura che si risolvono nella reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito. Gli stessi, osserva il Collegio, devono considerarsi non specifici ma soltanto apparenti, omettendo di assolvere la tipica funzione di una concreta critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso.

Nel respingere la doglianza sull’elemento soggettivo della ricettazione, la Corte richiama i consolidati principi della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la prova dell’elemento soggettivo può essere raggiunta da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dall’omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta da parte del soggetto agente. Nel richiamare Sez. II n. 53017 del 2016, il Collegio precisa che ciò non costituisce deroga ai principi in tema di onere della prova, né vulnus alle guarentigie difensive, poiché è la stessa struttura della fattispecie incriminatrice a richiedere, ai fini dell’indagine sulla consapevolezza circa la provenienza illecita della res, il necessario accertamento sulle modalità acquisitive della stessa.

Anche il terzo motivo è ritenuto privo di specificità, perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici, dal giudice del gravame. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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