Obbligo di vigilanza sui canoni di affitto nei centri commerciali autorizzati (TAR Sicilia n. 2339 del 03.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di autorizzazione unica per la realizzazione di centri commerciali in variante allo strumento urbanistico, sussiste in capo all’amministrazione comunale un obbligo di vigilanza sul rispetto delle condizioni poste a base del titolo autorizzativo, ivi compresi i costi di affitto indicati nello studio di impatto. I canoni applicati dal titolare possono essere negoziabilmente aggiornati in ragione del decorso del tempo, ma la loro congruità va valutata rispetto alle finalità per le quali l’autorizzazione è stata rilasciata, dovendo l’amministrazione verificare la compatibilità della pretesa economica con l’interesse pubblico alla salvaguardia della piccola e media imprenditoria locale. Ne consegue la doverosità, in capo al Comune, di avviare il procedimento volto a tale verifica e di esercitare, ove ne ricorrano i presupposti, il relativo potere sanzionatorio previsto dalla l.r. 22 dicembre 1999 n. 28.
Il Fatto
La società titolare di un’autorizzazione unica per la realizzazione di un centro commerciale, rilasciata dal Comune in variante allo strumento urbanistico, aveva allegato all’istanza uno studio di impatto recante l’indicazione dei costi di affitto che avrebbe praticato ai commercianti. All’apertura del centro commerciale la società ha sottoscritto contratti di locazione applicando canoni più elevati rispetto a quelli indicati nello studio e, nel tempo, progressivamente più onerosi.
Una società conduttrice di un locale, dopo otto anni di attività, ha invitato il Comune ad avviare ogni indagine necessaria alla verifica dei canoni applicati, confrontandoli con quelli risultanti dallo studio di impatto, sollecitando i relativi poteri sanzionatori. L’amministrazione non ha fornito alcuna risposta. La società ha quindi proposto ricorso per la declaratoria di illegittimità del silenzio, chiedendo la condanna dell’ente a provvedere e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricorda di aver ritenuto, in una precedente fattispecie analoga (sent. n. 1435/2023), che in caso di rilascio dell’autorizzazione unica ex l.r. n. 28/1999 non sussistesse un obbligo dell’amministrazione di vigilare sul rispetto delle indicazioni fornite nello studio prodromico all’autorizzazione. Ritiene tuttavia di dover rimeditare tale orientamento alla luce del diverso avviso espresso dal giudice d’appello.
Richiama la decisione del C.G.A.R.S. n. 813/2025, resa in ipotesi in cui era stato chiesto l’intervento comunale sui canoni praticati dal titolare dell’autorizzazione unica. Secondo quel giudice è “doverosa un’attività di vigilanza da parte dell’Amministrazione competente sull’andamento di siffatti canoni”.
Il Giudice amministrativo di appello ha chiarito che i canoni, pur essendo negoziabili tra privati, non possono risultare sproporzionati, perché una simile evenienza lederebbe i molteplici interessi pubblici coinvolti dal rilascio del titolo autorizzativo.
I costi di affitto originariamente indicati nello studio di impatto possono essere aggiornati a causa del decorso del tempo. La congruità dell’aggiornamento deve però essere valutata rispetto alle finalità per cui l’autorizzazione è stata rilasciata, onde verificare i presupposti per l’esercizio del potere sanzionatorio previsto dalla l.r. 22 dicembre 1999 n. 28.
Il ricorso è pertanto accolto. Il Tribunale dichiara l’obbligo del Comune di pronunciarsi sull’istanza entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza; per l’ipotesi di inutile decorso del termine, provvederà in via sostitutiva, nel successivo termine di sessanta giorni, il Dirigente del Dipartimento delle Autonomie Locali dell’Assessorato regionale, con facoltà di delega. Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico del Comune.
Nota della Redazione
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