Soglia di sbarramento regionale calcolata sui soli voti delle liste circoscrizionali (TAR Calabria n. 284 del 12.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di elezioni regionali calabresi, la soglia di sbarramento del 4 per cento dei voti validi, prevista dall’art. 1, comma 3, L.R. n. 1/2005, si determina assumendo a riferimento le sole cifre elettorali delle liste circoscrizionali. L’inciso “voti validi” non ricomprende le preferenze espresse in favore dei soli candidati a Presidente, poiché il riparto dei seggi tra le liste è governato dall’art. 15, comma 3, lett. a) e b), L. n. 108/1968, che parametra il quoziente elettorale circoscrizionale alla cifra elettorale delle sole liste. La mancata ammissione di un raggruppamento al riparto per difetto della soglia non è quindi giustificata dal computo dei voti attribuiti ai soli candidati alla Presidenza.

Il Fatto

Una candidata non eletta alle elezioni regionali calabresi del 5 e 6 ottobre 2025 impugnava il verbale dell’ufficio centrale regionale di proclamazione degli eletti e i verbali degli uffici circoscrizionali. La ricorrente, seconda nella graduatoria circoscrizionale della propria lista, chiedeva l’annullamento parziale degli atti, l’esclusione dal riparto del gruppo di liste che riteneva ammesso in difetto del superamento della soglia e la conseguente correzione del risultato elettorale.

La doglianza muoveva dalla circostanza che l’ufficio centrale aveva calcolato il 4 per cento avendo riguardo ai soli voti delle liste circoscrizionali, così ammettendo al riparto un raggruppamento attestatosi al 4,05% su tale base, mentre considerando il totale dei voti validi, comprensivo delle preferenze ai soli candidati a Presidente, il dato scendeva al 3,87%. Si costituivano due consiglieri eletti nella lista ammessa e un consigliere eletto nella lista della ricorrente, mentre la Regione non si costituiva.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha respinto le eccezioni di inammissibilità del ricorso. Quanto alla prima, l’atto di proclamazione degli eletti è il provvedimento finale con portata lesiva, la cui impugnazione è prescritta dall’art. 130, comma 1, cod. proc. amm., che impone di far valere i vizi del procedimento elettorale unitamente all’impugnazione dell’atto conclusivo. Quanto alla seconda, i decreti e i modelli approvati per lo spoglio non assumono valenza di provvedimenti presupposti, essendo funzionali a profili materiali e organizzativi.

Nel merito, il Tribunale ha ricostruito il quadro normativo di riferimento nell’art. 1, comma 3, L.R. n. 1/2005 e nell’art. 15, comma 3, L. n. 108/1968. Quest’ultima disposizione individua il quoziente elettorale circoscrizionale con esclusivo riferimento alla cifra elettorale di ciascuna lista circoscrizionale, senza alcun richiamo alle preferenze assegnate ai soli candidati a Presidente.

Su tale presupposto letterale, la locuzione “voti validi” della legge regionale non può essere letta in modo atomistico. Il legislatore calabrese, quando ha inteso attribuire ulteriore efficacia al voto dell’elettore, lo ha previsto espressamente, come nell’art. 2, comma 2, L.R. n. 1/2005, che devolve al candidato Presidente collegato i consensi alle liste. I voti assegnati al solo Presidente, inoltre, involgono la governabilità regionale e non incidono sulla costituzione del Consiglio; ad essi è riferita la distinta soglia dell’8%.

Il Tribunale ha disatteso il richiamo alla giurisprudenza amministrativa invocata dalla ricorrente. La pronuncia TAR Puglia n. 148 del 2021, confermata da Cons. Stato n. 5838 del 2021, si fonda su una diversa disciplina regionale, che espressamente assume il totale dei voti validi della Regione. Il riferimento alla giurisprudenza sull’art. 73 d.lgs. n. 267/2000 è risultato invece non conferente, riguardando la diversa fattispecie dell’elezione del Sindaco con voto disgiunto.

Il Collegio ha quindi confermato il proprio orientamento, già espresso con le pronunce n. 1735, 1736 e 1737 del 2010 e n. 1362 del 2005, richiamando anche Cons. Stato n. 124 del 2005. Il ricorso è stato respinto, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità e complessità della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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