Ricorso inammissibile e prescrizione maturata dopo l’appello non rilevabile (Cass. pen. Sez. V n. 33214 del 09.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
La proposizione di un ricorso per cassazione inammissibile non avvia validamente la fase processuale e determina la formazione del giudicato sostanziale. Ne consegue che il giudice dell’impugnazione, non investito del potere di cognizione sul merito, non può rilevare cause di non punibilità ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., compresa la prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata. È inammissibile il ricorso che, pur richiamando atti specificamente indicati, non ne contenga l’integrale trascrizione o allegazione, non consentendo la pronta individuazione degli stessi da parte della cancelleria e risultando privo del requisito di autosufficienza. La censura che proponga una rivalutazione delle fonti probatorie e un sindacato sulla ricostruzione dei fatti, a fronte di una motivazione ampia e analitica, integra un vizio non deducibile ex art. 606 cod. proc. pen.

Il Fatto

La sentenza impugnata, pronunciata dalla Corte di appello di Milano, aveva confermato la condanna di primo grado del ricorrente per bancarotta fraudolenta documentale, patrimoniale e da operazioni dolose, nonché per i reati previsti dagli artt. 8, 2 e 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000, in relazione a una società cooperativa fallita e a una seconda società.

Secondo l’ipotesi accusatoria, il ricorrente, in concorso con l’amministratore di fatto delle due società, avrebbe posto in essere un sistema finalizzato alla somministrazione illecita di manodopera attraverso contratti simulati di appalto, eludendo le norme fiscali e previdenziali. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 43 cod. pen. e sostenendo di essere stato un mero prestanome, privo di poteri gestori, con conseguente insussistenza dell’elemento soggettivo.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il motivo, pur formalmente ricondotto ai vizi di motivazione e di violazione di legge ex art. 606 cod. proc. pen., non evidenzia alcuna effettiva violazione né travisamenti di prova, ma si dirige a una non consentita rivalutazione delle fonti probatorie e a un inammissibile sindacato sulla ricostruzione del fatto operata dal giudice di appello, secondo il consolidato indirizzo delle Sezioni Unite n. 6402 del 1997 e n. 18620 del 2017.

Le censure sono apparse inoltre generiche e assertive: a fronte di una motivazione ampia e analitica, il ricorrente si è limitato a mere asserzioni senza confrontarsi con le argomentazioni dei giudici di merito. In particolare, la difesa non ha replicato agli elementi valorizzati dalla Corte territoriale, tra cui il ruolo di prestanome “storico” e la piena consapevolezza dell’impiego delle società quali strumenti di evasione fiscale.

Quanto alle argomentazioni fondate su un’ordinanza del Tribunale di Roma, la Corte le ha ritenute generiche e prive di autosufficienza, poiché il provvedimento non è stato allegato né se ne è richiesta l’allegazione alla cancelleria. Il principio di autosufficienza del ricorso permane anche dopo l’entrata in vigore dell’art. 165-bis, comma 2, d.P.R. 28 luglio 1989, n. 271, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità citata (Sez. 2 n. 35164 del 2019; Sez. 5 n. 5897 del 2020).

Sul piano della prescrizione, la Corte ha rilevato che i termini previsti per il reato di cui all’art. 10-quater d.lgs. n. 74 del 2000 non risultano decorsi, poiché il delitto di indebita compensazione si perfeziona con la presentazione dell’ultimo modello F24 dell’anno interessato. Per il reato di cui all’art. 10-ter, invece, il termine massimo risulta decorso dopo la sentenza di appello. Tuttavia, l’inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della prescrizione maturata successivamente, determinando la formazione del giudicato sostanziale, secondo l’orientamento delle Sezioni Unite n. 32 del 2000, n. 12602 del 2015 e n. 23428 del 2005.

Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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