Inammissibile il ricorso che ripropone questioni coperte da giudicato sul trattamento sanzionatorio (Cass. pen. Sez. IV n. 38184 del 24.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di rinvio il giudice è vincolato al solo mandato della sentenza rescindente e non può riesaminare i punti ormai coperti da giudicato. È inammissibile il ricorso che riproponga la questione del quantum della recidiva quando la sentenza rescindente ne abbia già affermato l’estraneità ai motivi originari, essendo preclusa ogni rivalutazione in sede di legittimità. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche costituisce esplicazione di un potere discrezionale del giudice di merito, che non è tenuto a specifica motivazione ove la parte non abbia indicato le ragioni atte a giustificarne il riconoscimento. È manifestamente infondata la censura di reformatio in peius quando l’apparente errore del dispositivo si sciolga alla luce del complesso iter processuale.

Il Fatto

La vicenda processuale giunge alla Corte per la terza volta. Una prima sentenza di condanna del Tribunale era stata parzialmente riformata in appello, con assoluzione degli imputati dal reato associativo, e quindi annullata con rinvio dalla Sez. 4 n. 20123 del 2022. Il primo giudizio di rinvio si conclude con una nuova decisione, impugnata e nuovamente annullata dalla Sez. 3 n. 25877 del 26 marzo 2024, con rinvio limitato al solo trattamento sanzionatorio.

La Corte d’appello, in sede di secondo rinvio, ridetermina le pene per i due ricorrenti e revoca le pene accessorie. Avverso questa pronuncia i condannati propongono ricorso per cassazione, deducendo violazione dei limiti del giudizio di rinvio, vizio di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche e omessa motivazione sull’entità dell’aumento per la recidiva.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è manifestamente infondato. La Corte rileva che la sentenza impugnata non ha violato il divieto di reformatio in peius né ha esorbitato dal mandato rescindente. L’espressione del dispositivo, apparentemente erronea, si scioglie alla luce dell’intero iter processuale: le statuizioni di primo grado sul delitto associativo erano già state riformate nel precedente giudizio di rinvio, sicché l’espressione “conferma nel resto” va riferita alla sentenza di primo grado come riformata.

Il secondo motivo è inammissibile. Il ricorrente censura la motivazione sulla congruità dell’aumento per la recidiva e sul diniego delle attenuanti generiche. La Corte osserva che l’imprecisione terminologica sul richiamo all’art. 99, quarto comma, cod. pen. si risolve in una mera affermazione non appropriata, non significativa di manifesta illogicità. Quanto alle attenuanti generiche, il diniego è congruo rispetto ai contenuti oggettivi accertati: quantitativi significativi di cocaina e traffico di dimensione intercontinentale. La concessione o il diniego delle circostanze attenuanti generiche sono espressione di un potere discrezionale del giudice del merito, che non è tenuto a specifica motivazione ove non sia stata formulata istanza con l’indicazione delle ragioni giustificative (Sez. 3 n. 26272 del 07/05/2019, Boateng).

Il terzo motivo è parimenti inammissibile. Il ricorrente tenta di introdurre la questione del quantum di pena derivante dalla recidiva, ma la sentenza rescindente aveva già affermato l’estraneità di tale tema ai motivi originari. La Sez. 3 del 26 marzo 2024 aveva ritenuto inammissibili i motivi nuovi non riferiti a quelli principali del primo ricorso, salvo il caso — qui non ricorrente — in cui la rilevanza fosse derivata dall’annullamento della condanna per il reato associativo. Ne deriva la preclusione della questione anche nel presente giudizio.

Il motivo proposto dall’altro ricorrente è inammissibile per ragioni analoghe: la Corte d’appello ha adeguatamente motivato il diniego delle attenuanti generiche, mentre il ricorrente si limita a lamentare genericamente l’insufficienza delle ragioni addotte, senza indicare le situazioni positive trascurate o non valutate.

Ne consegue la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000).

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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