Accesso abusivo a sistema informatico per finalità estranee integra reato (Cass. pen. Sez. VI n. 38183 del 24.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Integra il delitto di accesso abusivo a sistema informatico di cui all’art. 615-ter cod. pen. la condotta del pubblico ufficiale che, pur abilitato all’accesso e senza violare le prescrizioni formali, acceda o si mantenga nel sistema per ragioni ontologicamente estranee a quelle per le quali la facoltà gli è attribuita, realizzando uno sviamento di potere. La finalità illecita che connota l’accesso qualifica altresì la contrarietà all’ufficio dell’atto posto in essere, integrando la corruzione propria di cui all’art. 319 cod. pen. anche quando l’atto consista in un comportamento materiale, quale l’alterazione del dato anagrafico, in assenza della procedura amministrativa prescritta. Non integra il concorso nel reato di corruzione l’intervento di chi si limiti alla fase esecutiva dell’accordo; diversamente, il versamento del prezzo rientra tra le condotte alternativamente previste dalla fattispecie corruttiva.
Il Fatto
La vicenda processuale origina da un’articolata indagine che ha accertato plurime corruzioni poste in essere da un funzionario dell’ufficio anagrafe di un Comune, il quale forniva a soggetti terzi informazioni e dati anagrafici utili a intestare contratti di finanziamento e a commettere truffe ai danni di istituti di credito e concessionarie.
All’esito del giudizio abbreviato il giudice dell’udienza preliminare aveva condannato gli imputati; la Corte di appello, in parziale riforma, ha confermato le condanne, rideterminando le pene con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Avverso tale pronuncia hanno proposto ricorso per cassazione tutti gli imputati, dolendosi, tra l’altro, della ritenuta configurabilità dell’accesso abusivo, della qualificazione dei fatti come corruzione propria anziché impropria o induzione indebita e della sussistenza dell’accordo corruttivo.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta in via congiunta le questioni comuni ai ricorrenti, incentrate sull’assunta liceità degli accessi compiuti dal funzionario con le proprie credenziali. Il Collegio ribadisce l’indirizzo pacifico secondo cui integra il delitto di cui all’art. 615-ter cod. pen. la condotta di chi, pur abilitato, acceda al sistema per ragioni ontologicamente estranee a quelle per cui la facoltà gli è riconosciuta: si realizza uno sviamento di potere, ancorché non siano violate le prescrizioni formali di accesso.
Richiamando Sez. Un. n. 41210 del 2017, la Corte osserva che per i soggetti qualificati il reato è sempre aggravato, perché la circostanza è inscindibilmente collegata alla qualità soggettiva e l’aggravante comporta comunque un abuso. Poiché l’accesso è avvenuto per acquisire dati anagrafici funzionali a truffe e sostituzioni di persona, risulta integrato anche il reato di corruzione per atto contrario di cui all’art. 319 cod. pen.
Quanto alla natura dell’atto contrario, la sentenza ricorda che esso non va inteso in senso strettamente formale, essendo integrato anche da un comportamento materiale esplicazione dei poteri-doveri inerenti alla funzione (Sez. VI n. 17586 del 2017). Nella specie, è la stessa alterazione del dato anagrafico a integrare l’atto contrario, essendo rimasto indimostrato il rispetto della procedura prevista per il cambio di residenza.
Sul fronte dell’accordo corruttivo, la Corte ritiene manifestamente infondate le censure volte a una rilettura delle intercettazioni. Richiamando Sez. Un. n. 22471 del 2015, si afferma che l’interpretazione del contenuto delle captazioni è questione di fatto rimessa al giudice di merito e sottratta al sindacato di legittimità. Le due letture contrapposte operate dai ricorrenti risultano inconciliabili e inidonee a evidenziare illogicità. Il versamento del denaro integra la fattispecie corruttiva (Sez. VI n. 29673 del 2022).
La Corte esclude la derubricazione ai sensi dell’art. 319-quater cod. pen.: la pretesa del pubblico ufficiale di essere pagato non costituisce abuso del potere che prevarica il privato, ma mera esecuzione di un accordo su base paritaria, in linea con Sez. Un. n. 12228 del 2014. Quanto al concorso nel reato di accesso abusivo, i correi hanno accettato, quanto meno nella forma del dolo eventuale, le modalità operative poste in essere dal funzionario (Sez. III n. 23335 del 2021), risultando infine irrilevante la conoscenza reciproca tra associati ai fini della configurabilità del vincolo associativo.
Nota della Redazione
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