Misure cautelari, autonomia valutativa del GIP e divieto di recidiva (Cass. pen. Sez. III n. 35960 del 05.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di motivazione delle ordinanze cautelari personali, la prescrizione della necessaria autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, contenuta nell’art. 292, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., come modificato dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, è osservata anche quando il giudice riporti le acquisizioni e le considerazioni degli investigatori e del pubblico ministero, pure mediante rinvio per relationem alla richiesta, purché svolga un effettivo vaglio degli elementi di fatto decisivi, senza formule stereotipate, spiegandone la rilevanza. In presenza di posizioni analoghe o di fatti commessi con modalità seriali non è necessario che il giudice ribadisca ogni volta le regole di giudizio, potendo ricorrere a una valutazione cumulativa, purché dal contesto emerga la ragione giustificativa della misura. Le videoregistrazioni in luoghi pubblici non effettuate nell’ambito del procedimento penale rientrano tra i documenti ex art. 234 cod. proc. pen. e l’estrapolazione di fotogrammi non integra accertamento tecnico irripetibile.

Il Fatto

Con ordinanza del 17/04/2025 il Tribunale di Napoli, in riforma del provvedimento del GIP del Tribunale di Torre Annunziata del 28/03/2025, sostituiva la misura degli arresti domiciliari — applicata all’indagato per il reato di violazione di sigilli di cui agli artt. 81, cpv., 110, 349, comma 2, cod. pen. — con quella del divieto di dimora nel Comune di Striano.

Avverso tale ordinanza il ricorrente proponeva ricorso per cassazione articolando quattro motivi: violazione dell’art. 292, lett. c) e c-bis), cod. proc. pen. e difetto di motivazione; violazione degli artt. 247 e 360 cod. proc. pen. in relazione all’inutilizzabilità delle immagini di videosorveglianza; violazione di legge e vizio di motivazione sui gravi indizi; violazione degli artt. 273 e 274 cod. proc. pen. in ordine al pericolo di recidiva.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i profili di doglianza muovendo dal primo motivo, ritenuto manifestamente infondato. Richiamando il consolidato orientamento di legittimità — Sez. 3 n. 840 del 2015, Sez. 6 n. 47233 del 2015, Sez. 6 n. 45934 del 2015, Sez. 3 n. 28979 del 2016 — la Corte ribadisce che l’obbligo di autonoma valutazione non impone una riscrittura originale del testo della richiesta cautelare. Il Collegio cautelare, nella specie, aveva congruamente evidenziato che il GIP aveva operato una valutazione complessiva del compendio indiziario, elaborando una propria autonoma valutazione riferita alla posizione dell’indagato.

La doglianza presenta, inoltre, profili di genericità: l’eccezione si limita a lamentare l’assenza di autonoma valutazione senza indicare i passaggi dell’ordinanza genetica che ricalcano la richiesta cautelare, né le ragioni per cui l’omissione avrebbe reso possibili conclusioni diverse. La Corte richiama sul punto Sez. 1 n. 333 del 2018, Sez. 2 n. 42333 del 2019 e Sez. 1 n. 46447 del 2019, escludendo che possa gravarsi il Tribunale di un onere motivazionale eccessivo.

Quanto al secondo motivo, la Corte richiama il dictum delle Sezioni Unite n. 26795 del 2006, secondo cui le videoregistrazioni in luoghi pubblici non effettuate nell’ambito del procedimento penale rientrano nella categoria dei documenti ex art. 234 cod. proc. pen., e l’orientamento di Sez. 1 n. 4895 del 2023, che esclude la natura di accertamento tecnico irripetibile dell’estrapolazione di fotogrammi. Il Tribunale aveva quindi fatto buon governo di tali principi.

Il terzo motivo è dichiarato inammissibile. Il ricorso avverso provvedimenti cautelari è ammissibile solo per violazione di specifiche norme di legge o manifesta illogicità della motivazione, non quando proponga censure sulla ricostruzione dei fatti. Nella specie il ricorrente sollecitava una rivalutazione delle risultanze istruttorie, preclusa in sede di legittimità (Sez. 2 n. 9212 del 2017, Sez. 5 n. 46124 del 2008, Sez. 6 n. 11194 del 2012).

Il quarto motivo è parimenti manifestamente infondato. Il divieto ex art. 274, comma primo, lett. b) e c), cod. proc. pen. non consente di desumere il pericolo di recidiva dalla astratta gravità del titolo, ma non osta alla considerazione della concreta condotta tenuta (Sez. 1 n. 45659 del 2015). La pregressa incensuratezza ha valenza di mera presunzione relativa di minima pericolosità sociale (Sez. 5 n. 42784 del 2016). Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e a sanzione pecuniaria.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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