Opposizione a ordinanza-ingiunzione, notifica d’ufficio e improcedibilità (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 14700 del 27.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nell’opposizione a ordinanza-ingiunzione regolata dall’art. 6 d.lgs. n. 150/2011, la notifica dell’atto introduttivo e del decreto di fissazione dell’udienza è rimessa esclusivamente alla cancelleria, cosicché sulla parte ricorrente non grava alcun onere di notificazione. Ne consegue che il giudice non può ordinare la rinnovazione della notifica ex art. 291 c.p.c. e, in caso di inottemperanza, non può dichiarare l’improcedibilità dell’opposizione: quel provvedimento è illegittimo perché presuppone un onere inesistente e produce un esito processuale che la legge non ricollega al comportamento della parte.

Il Fatto

Il ricorrente aveva proposto opposizione davanti al Tribunale avverso due ordinanze-ingiunzione emesse dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro, con le quali gli erano state contestate sanzioni amministrative per l’impiego di una lavoratrice in assenza dell’osservanza delle norme sull’instaurazione dei rapporti di lavoro subordinato. Il Tribunale aveva dichiarato improcedibile l’opposizione.

La Corte d’Appello aveva rigettato il gravame, ritenendo che, esaurita la fase introduttiva speciale, il processo seguisse le regole del rito del lavoro e che l’ordine di rinotifica dovesse essere adempiuto, con la conseguenza della improcedibilità in caso di inottemperanza. Avverso tale sentenza il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 6, co. 8, d.lgs. n. 150/2011 e dei principi del giusto processo.

La Motivazione della Corte

La Corte accoglie il ricorso e individua il nodo della vicenda nel rapporto tra la fase introduttiva speciale dell’opposizione e il successivo svolgimento secondo il rito del lavoro. La disciplina dell’art. 6, co. 8, d.lgs. n. 150/2011 attribuisce alla cancelleria il compito di provvedere alla notificazione del ricorso e del decreto, con una deroga espressa rispetto al regime ordinario.

Su questa base la Corte rileva che il Tribunale aveva emesso un decreto di fissazione dell’udienza non conforme al modello legale, e che tale irregolarità era stata riconosciuta anche dalla Corte territoriale. Il punto decisivo, però, è un altro: dagli atti emergeva che l’Ispettorato, costituendosi, aveva chiesto soltanto un termine a difesa. La questione dell’eventuale nullità della notifica doveva quindi ritenersi sanata ai sensi dell’art. 156 c.p.c., con la conseguenza che il giudice di primo grado avrebbe dovuto limitarsi a concedere il termine richiesto.

Il ragionamento centrale investe la natura dell’ordine di rinnovazione ex art. 291 c.p.c. La Corte sottolinea che si tratta di una misura di possibile sanatoria, il cui presupposto è l’esistenza di un onere di iniziativa della parte volto all’instaurazione del contraddittorio. Solo su quel presupposto il giudice può ordinare la rinnovazione e trarre le conseguenze dalla inottemperanza.

Nell’opposizione a ordinanza-ingiunzione, invece, quel presupposto manca: la notifica compete alla cancelleria e nessun onere di notificazione grava sul ricorrente. Ne deriva l’illegittimità sia dell’ordine di rinnovazione impartito dal Tribunale, sia delle conseguenze tratte dalla sua inosservanza, tra cui la declaratoria di improcedibilità. Il ricorrente si era dunque doluto fondatamente di un esito processuale ricollegato all’omesso adempimento di un onere che non gli apparteneva.

La sentenza impugnata è pertanto cassata con rinvio alla stessa Corte d’Appello, in diversa composizione, per la decisione del merito e per la regolamentazione delle spese, non ricorrendo alcuna ipotesi di rimessione al giudice di primo grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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