Legittima la qualifica superiore attribuita come trattamento di miglior favore (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 18189 del 03.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
È legittima l’attribuzione al lavoratore, quale trattamento di miglior favore, di una qualifica superiore a quella corrispondente alle mansioni in concreto svolte da parte del datore di lavoro, qualifica che in tal caso prescinde dalla verifica della corrispondenza tra le mansioni effettivamente espletate e quelle contemplate dalla contrattazione collettiva. Il principio desumibile dall’art. 2103 cod. civ., secondo cui la qualifica deve corrispondere alle mansioni di assunzione, è stabilito a tutela del lavoratore e può essere derogato in suo favore. La deroga costituisce legittima espressione dell’autonomia negoziale ove risponda a un apprezzabile interesse delle parti e non persegua finalità elusive di norme imperative. Il difetto di motivazione è censurabile in cassazione solo se totalmente mancante, meramente apparente o manifestamente contraddittorio.
Il Fatto
La Corte d’appello di Trieste, in accoglimento dell’appello del lavoratore, ha accertato il suo diritto a percepire il trattamento economico del III livello contrattuale e l’indennità di maneggio denaro, condannando la società al pagamento delle differenze retributive e del TFR. Il giudice di merito ha rilevato che le mansioni svolte erano riconducibili al IV livello, ma che il datore può attribuire, come trattamento di miglior favore, una qualifica superiore, nella specie conferita al lavoratore dall’amministratrice delegata dotata dei poteri di rappresentanza.
Avverso la sentenza la società ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi, articolati su asseriti vizi di motivazione, errori di sussunzione, questioni di nullità contrattuale e difetto dei poteri di rappresentanza. Il lavoratore ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina i motivi unitariamente per connessione e li disattende. Anzitutto rigetta le censure sui pretesi difetti di motivazione, ricordando che il vizio è censurabile in cassazione ai sensi dell’art. 360 n. 4 in relazione all’art. 132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ. solo quando la motivazione sia totalmente mancante, meramente apparente o manifestamente contraddittoria e incomprensibile, ipotesi non ravvisabili nella pronuncia impugnata.
Quanto alla selezione del materiale probatorio, il potere di valutare le prove appartiene al giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità. L’omesso esame di un elemento istruttorio non integra di per sé il vizio dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. quando il fatto storico rilevante sia stato comunque preso in considerazione.
La Corte rileva inoltre che il ricorso è imperniato su difese connotate da rilevanti novità rispetto alla sentenza impugnata, che non indicano dove, come e quando le questioni siano state ritualmente sollevate nei gradi di merito: tali censure sono pertanto inammissibili. Il riferimento è alle questioni sulla qualificazione del contratto, all’asserita donazione, alle nullità, all’assenza di causa giuridica e al difetto dei poteri di rappresentanza.
Nel merito, le doglianze sul riconoscimento della qualifica superiore sono infondate. È ius receptum che l’attribuzione al lavoratore, quale trattamento di favore, di una qualifica superiore a quella corrispondente alle mansioni svolte prescinde dalla verifica della corrispondenza in concreto delle mansioni con quelle contrattuali (Cass. n. 1068 del 05/02/1997). Il principio è stato ribadito da Cass. n. 13326 del 12/09/2002, secondo cui la qualifica può essere derogata in favore del lavoratore, anche quando la deroga alla contrattazione collettiva presenti aspetti a lui sfavorevoli, ove risponda a un apprezzabile interesse delle parti e non abbia finalità elusive di norme imperative.
La Corte di appello ha correttamente accertato l’esistenza dei poteri di rappresentanza in capo all’amministratrice delegata, la cui eventuale carenza non era opponibile al lavoratore. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese processuali e al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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