Appello con ricorso anziché citazione: sanatoria esclusa se la notifica è tardiva (Cass. civ. Sez. II n. 31016 del 26.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi di opposizione ad ordinanza-ingiunzione introdotti prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2011, l’appello deve essere proposto nella forma della citazione e non con ricorso, trovando applicazione la disciplina ordinaria di cui agli artt. 339 e seguenti cod. proc. civ. L’appello erroneamente introdotto con ricorso è suscettibile di sanatoria solo a condizione che, nel termine previsto dalla legge, l’atto sia stato non solo depositato in cancelleria, ma anche notificato alla controparte. Ove la notificazione sia intervenuta oltre il termine, la sanatoria non opera e la sentenza impugnata deve essere cassata senza rinvio per non essere il processo potuto proseguire ai sensi dell’art. 382, comma 3, cod. proc. civ.
Il Fatto
Il ricorrente aveva proposto opposizione avverso un’ordinanza-ingiunzione con cui gli era stata applicata una sanzione pecuniaria per la violazione dell’art. 34, comma 1, legge n. 82/2006. Il Tribunale aveva accolto l’opposizione. La Corte d’appello di Palermo, con sentenza n. 1102 del 23 luglio 2020, ha invece accolto l’appello dell’Amministrazione, ritenendo infondati i motivi di opposizione.
Il soccombente ha proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi. Il primo denuncia la violazione dell’art. 325 cod. proc. civ. per non essere stata accolta l’eccezione di inammissibilità dell’appello. Gli altri riguardano il termine di conclusione del procedimento amministrativo, l’omesso esame di fatti decisivi, la tempestività della contestazione e la qualificazione giuridica del fatto.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta in via prioritaria il primo motivo, che investe la regolarità dell’atto introduttivo del giudizio d’appello. Il giudizio era stato introdotto prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2011. Ne deriva che l’appello andava proposto con citazione, secondo la disciplina ordinaria degli artt. 339 e seguenti cod. proc. civ., in assenza di una specifica previsione normativa per il secondo grado.
Nella specie, l’appello è stato proposto con ricorso e notificato tardivamente, oltre trenta giorni dalla notificazione della sentenza di primo grado. La Corte d’appello aveva reputato tempestivo l’appello applicando il principio di ultrattività del rito, perché in primo grado era stato applicato il rito del lavoro. Sul punto il richiamo è al principio affermato dalle Sezioni Unite n. 2907 del 2014, secondo cui, nei giudizi di opposizione ad ordinanza-ingiunzione introdotti nella vigenza dell’art. 23 della legge n. 689/1981, l’appello va proposto con citazione e non con ricorso.
La Corte non ignora che l’atto erroneamente introdotto con ricorso sia suscettibile di sanatoria, ma ne delimita rigorosamente le condizioni. Occorre che, nel termine previsto dalla legge, l’atto sia stato non solo depositato nella cancelleria del giudice, ma anche notificato alla controparte. Il riferimento conferma l’orientamento delle Sezioni Unite n. 2907 del 2014 e di Cass. n. 5295 del 2017.
Nel caso concreto, la possibilità di sanatoria non sussiste: il ricorso è stato notificato oltre il termine, come dimostra inequivocabilmente il fatto che il decreto di fissazione dell’udienza di comparizione fu emesso il 14 gennaio 2016, quando il termine per l’impugnazione era già decorso.
In accoglimento del primo motivo, restano assorbiti gli altri. La sentenza è cassata senza rinvio ai sensi dell’art. 382, comma 3, cod. proc. civ., perché il processo non poteva essere proseguito, con condanna dell’Amministrazione alle spese del giudizio d’appello e di legittimità.
Nota della Redazione
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