Decadenza e prescrizione ex art. 1669 cod. civ. e notifica agli eredi (Cass. civ. Sez. III n. 4844 del 23.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
La notifica dell’atto introduttivo indirizzata impersonalmente agli eredi del debitore defunto è idonea a interrompere la prescrizione e la decadenza, sempreché risulti in concreto che la manifestazione di volontà del creditore sia giunta a conoscenza dei destinatari, la cui individuazione discende dalla relativa delazione ereditaria. Il rigore formale nella individuazione del destinatario dell’atto interruttivo è estraneo allo spirito dell’art. 2943, ultimo comma, cod. civ. Le regole sull’onere della prova sono disposizioni di giudizio residuali rispetto al principio di acquisizione probatoria e trovano applicazione solo in presenza di un fatto rilevante rimasto ignoto sulla base delle emergenze probatorie. Nel giudizio di legittimità la censura che non intercetta la ratio decidendi è priva di decisività ed è inammissibile.
Il Fatto
Gli originari attori convennero in giudizio innanzi al Tribunale di Rovigo gli eredi del progettista e direttore dei lavori di un immobile, chiedendo la condanna al pagamento delle quote di spettanza del risarcimento del danno ai sensi dell’art. 1669 cod. civ. Esposero di aver già ottenuto, con precedente atto di citazione notificato impersonalmente agli eredi, la condanna di alcuni coeredi, dapprima all’integrale risarcimento e poi, in appello, per la quota ereditaria di spettanza.
Il Tribunale rigettò la domanda, reputando non opponibile la precedente statuizione di condanna per il non corretto instaurarsi del contraddittorio. La Corte d’appello di Venezia accolse l’appello e condannò le appellate, quali eredi del progettista, al pagamento pro quota. Le soccombenti proposero ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo le ricorrenti denunciano la violazione dell’art. 1669 cod. civ. sotto tre profili: il riparto dell’onere probatorio, la ritenuta rinuncia alla eccezione di decadenza e l’inidoneità della notifica impersonalmente agli eredi a impedire la decadenza. La Corte dichiara il motivo inammissibile.
Quanto al primo profilo, le regole sull’onere della prova sono disposizioni di giudizio residuali: trovano applicazione solo in presenza di un fatto rimasto ignoto. Il giudice del merito ha invece accertato positivamente l’intervento di tempestiva denuncia, valorizzando le date degli accertamenti tecnici preventivi e quelle di introduzione dei giudizi, richiamando sul punto Cass. n. 9863 del 2023. La regola sull’onere probatorio non viene dunque in rilievo.
Il secondo profilo non intercetta la ratio decidendi: la corte territoriale ha richiamato la volontà di avvalersi dei termini solo “in disparte”, senza farne motivo portante. In ogni caso la ritenuta tempestività della denuncia dei vizi costituisce autonoma ratio decidendi idonea a sostenere la sentenza.
Sul terzo profilo la Corte ricostruisce l’orientamento secondo cui, ai fini dell’interruzione della prescrizione, il rigore formale nella individuazione del destinatario dell’atto interruttivo è estraneo allo spirito dell’art. 2943, ultimo comma, cod. civ. e deve escludersi con riguardo agli eredi del debitore defunto. Anche la semplice lettera indirizzata collettivamente e impersonalmente agli eredi del debitore esattamente individuato può riconoscersi con effetto interruttivo, sempreché risulti in concreto che la manifestazione di volontà sia giunta a conoscenza dei destinatari, richiamando Cass. n. 6243 del 1987 e Cass. n. 17868 del 2007. Nel caso di specie l’accertamento del giudice del merito è nel senso che l’atto è giunto a conoscenza degli eredi.
Il secondo motivo, sulla prescrizione ex secondo comma dell’art. 1669 cod. civ., è inammissibile perché non coglie la ratio decidendi fondata sulle date degli accertamenti tecnici preventivi. Il terzo motivo, sulla nullità della domanda per difetto dei fatti costitutivi, è infondato, poiché l’indicazione delle crepe e del distacco di cornicione è sufficiente, alla luce del criterio di eterodeterminazione, per identificare il diritto di credito. Il quarto motivo, sulla violazione dell’art. 342 cod. proc. civ., è parimenti infondato: l’appello deve contenere la chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati, senza forme sacramentali, secondo Cass. n. 36481 del 2022. Il ricorso è rigettato con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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