Inammissibile il ricorso che non coglie la ratio decidendi processuale (Cass. civ. Sez. V n. 3780 del 14.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che non attinge l’effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata e’ inammissibile. Quando la decisione di appello si fondi su una ragione di carattere sostanzialmente processuale, quale la mancata impugnazione del capo che ha annullato l’atto per violazione del contraddittorio endoprocedimentale, le censure che investono il merito della pretesa tributaria o la correttezza della soluzione di primo grado restano estranee al thema decidendum. Il giudice di legittimita’ non e’ tenuto a integrare il contraddittorio o a rinnovare la notifica nulla o inesistente quando il ricorso sia prima facie inammissibile, poiche’ l’art. 175 cod. proc. civ. e l’art. 127 cod. proc. civ. impongono di evitare attivita’ processuali superflue, non giustificate dalla struttura dialettica del processo.
Il Fatto
La Commissione tributaria regionale del Molise rigetto’ l’appello erariale avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Campobasso, che aveva accolto il ricorso del contribuente annullando l’avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2007 a fini Irpef e Iva. Il giudice di primo grado aveva fondato l’annullamento sull’omessa instaurazione del contraddittorio procedimentale, questione distinta dalla necessita’ dell’invito a rendere chiarimenti in sede di indagini bancarie.
L’Agenzia delle Entrate propose ricorso per cassazione affidato a tre motivi. La parte intimata non svolse attivita’ difensiva. La causa fu fissata per l’adunanza camerale.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta preliminarmente una questione di regolarita’ della notifica: il ricorso risulta notificato a un soggetto indicato come difensore del contribuente nella intestazione dell’atto, mentre dall’intestazione della sentenza impugnata emerge un difensore diverso. Il Collegio ritiene che cio’ non ostacoli la definizione del ricorso, in applicazione del principio secondo cui la ragionevole durata del processo impone di evitare comportamenti che si traducano in un inutile dispendio di attivita’ processuali.
Ne consegue che, in caso di ricorso prima facie inammissibile, e’ superflua la fissazione del termine per l’integrazione del contraddittorio o per la rinnovazione della notifica, pur potendone sussistere i presupposti. Una simile concessione comporterebbe un aggravio di spese e un allungamento dei tempi, senza beneficio per l’effettivita’ dei diritti processuali. La Corte richiama sul punto Cass. n. 2723 del 2010, Cass., Sez. U., n. 6826 del 2010, Cass. n. 21141 del 2011, Cass. n. 15106 del 2013 e Cass. n. 12515 del 2018.
Nel merito, il ricorso e’ dichiarato inammissibile perche’ nessuno dei motivi coglie l’effettiva ratio decidendi, di natura processuale, connessa alla mancata impugnazione della decisione di primo grado fondata sulla violazione del contraddittorio. La sentenza di appello aveva chiarito che l’ufficio non aveva proposto appello su quella ragione, precisando che si trattava di questione diversa dalla dedotta violazione degli artt. 32 d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 d.P.R. n. 633 del 1972.
Il primo motivo, proposto ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., deduceva la motivazione apparente ai sensi dell’art. 132 cod. proc. civ.. La Corte esclude il vizio, richiamando Cass., Sez. U., n. 8053 del 2014, e qualifica il motivo inammissibile perche’ in realta’ introduce un’errata interpretazione del principio del contraddittorio per i tributi armonizzati. Analoghe considerazioni valgono per il secondo e il terzo motivo, che pongono questioni di merito estranee alla ragione del decidere. Il richiamo della CTR alla natura ibrida dell’accertamento e’ ritenuto meramente confermativo. Il ricorso e’ quindi dichiarato inammissibile, senza provvedere sulle spese per il mancato svolgimento di attivita’ difensiva dell’intimato; non si applica l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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