Ultrapetizione del giudice tributario: necessaria correlazione tra domanda e pronuncia (Cass. civ. Sez. 5 n. 22742 del 06.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Quando l’avviso di accertamento contenga plurime pretese impositorie dotate di autonomo fondamento, l’annullamento integrale dell’atto da parte del giudice tributario è consentito solo se l’impugnazione abbia investito l’atto nella sua interezza. Ove il ricorso concerna esclusivamente uno dei rilievi, la pronuncia che annulli integralmente l’avviso incorre nel vizio di ultrapetizione, in violazione del principio di correlazione tra il chiesto e il pronunciato di cui all’art. 112 cod. proc. civ. Il mancato esame, da parte del giudice di appello, del motivo di gravame che devolveva la verifica di tale vizio integra il difetto di pronuncia, non potendo configurarsi un rigetto implicito della domanda al di fuori delle ipotesi di assorbimento. Il vizio di ultrapetizione, ove accertato, condiziona altresì la statuizione sulle spese, che deve tenere conto della soccombenza reciproca delle parti.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava alla società contribuente un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2015, con cui recuperava a tassazione IVA, IRES e IRAP, oltre sanzioni e interessi. L’atto si fondava su tre distinte pretese: la contestazione della soggettiva inesistenza di operazioni di acquisto di materiale tecnologico, realizzate nell’ambito di una c.d. frode carosello tramite società “filtro” e “cartiere”; l’indeducibilità dei costi; la violazione degli obblighi di registrazione degli acquisti in regime di inversione contabile.
La società impugnava l’accertamento deducendo il difetto di motivazione, la violazione del contraddittorio endoprocedimentale, l’incompetenza dell’ufficio e l’infondatezza della pretesa limitatamente alla inesistenza soggettiva delle operazioni. I giudici di primo grado accoglievano il ricorso, annullando integralmente l’atto sulla base della ritenuta buona fede della contribuente. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado respingeva l’appello dell’Ufficio, omettendo di pronunciarsi sul motivo concernente l’ultrapetizione in cui era incorso il giudice di prime cure. L’Agenzia proponeva quindi ricorso per cassazione, deducendo la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. e l’illegittimità della statuizione sulle spese.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente rilevato che, vertendosi in ipotesi di error in procedendo, il contenuto del processo verbale di constatazione era direttamente accessibile al giudice di legittimità. Da tale documentazione risultava che l’avviso di accertamento impugnato conteneva tre pretese impositorie autonome: le violazioni IVA per operazioni soggettivamente inesistenti, le violazioni IRES e IRAP per indebita deduzione di costi e le violazioni concernenti gli obblighi di registrazione in regime di inversione contabile.
Dall’esame degli atti processuali è emerso che l’impugnazione della contribuente concerneva solo il primo dei tre rilievi, mentre le ulteriori contestazioni — relative al difetto di motivazione, al contraddittorio e all’incompetenza — investivano l’atto nella sua interezza. Ciononostante, i giudici di merito avevano annullato integralmente l’avviso, fondando la decisione esclusivamente sull’accertamento della buona fede della società in relazione alla frode carosello, senza esaminare i motivi che attenevano alla validità generale dell’atto.
La Suprema Corte ha quindi affermato che, stante l’autonomo fondamento delle pretese tributarie condensate nell’avviso, l’annullamento integrale del medesimo non poteva essere giustificato dall’accoglimento di censure relative a una sola di esse. Il giudice di secondo grado, investito dello specifico motivo di gravame che devolveva la verifica del rispetto del principio di correlazione tra il chiesto e il pronunciato, avrebbe dovuto rilevare il vizio di ultrapetizione e, conseguentemente, rideterminare l’ambito dell’annullamento. Il silenzio sul punto non poteva integrare un rigetto implicito, non ricorrendo alcuna ipotesi di assorbimento.
La Corte ha infine accolto anche il secondo motivo di ricorso, rilevando che il mancato rilievo dell’ultrapetizione aveva condizionato la statuizione sulle spese: la sentenza, confermando integralmente la pronuncia di primo grado, non aveva considerato la soccombenza reciproca delle parti, che avrebbe imposto la compensazione, totale o parziale, delle spese di lite. La pronuncia è stata conseguentemente cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, cui è demandato anche il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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