Ricorso inammissibile se reiterativo e privo di confronto con la sentenza d’appello (Cass. pen. Sez. VII n. 35269 del 02.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione che riproponga motivi già dedotti in appello senza confrontarsi con la motivazione logica ed argomentata della sentenza impugnata, limitandosi ad evocare in modo generico e astratto la violazione del canone dell’oltre ogni ragionevole dubbio e a prospettare una rivalutazione delle fonti probatorie. La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi degli artt. 132 e 133 cod. pen.; è pertanto inammissibile la censura che miri a una nuova valutazione della congruità della pena non frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico. Il giudice non è tenuto ad analitica enunciazione di tutti gli elementi considerati, potendo limitarsi a quelli determinanti per la soluzione adottata.

Il Fatto

Il ricorrente è stato condannato in primo grado e la Corte d’appello di Bari, con sentenza dell’11.11.2025, ha confermato l’affermazione di responsabilità, riconoscendo la recidiva contestata e negando le circostanze attenuanti generiche. Propone ricorso per cassazione deducendo plurimi motivi, tra cui la violazione del canone dell’oltre ogni ragionevole dubbio, la motivazione omessa e illogica e l’erronea determinazione del trattamento sanzionatorio.

La questione centrale riguarda l’ammissibilità di un ricorso che, anziché confrontarsi con le argomentazioni della sentenza impugnata, ne sollecita una diversa ricostruzione fattuale e una nuova valutazione della pena.

La Motivazione della Corte

La Corte ha rilevato che il primo e il terzo motivo sono non consentiti perché totalmente reiterativi di doglianze già devolute al giudice d’appello, oltre che manifestamente infondati per assenza di confronto con la motivazione logica ed argomentata della Corte di appello. Quest’ultima ha esplicitamente affrontato i temi relativi all’affermazione di responsabilità, al riconoscimento della recidiva e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, con argomentazioni prive di aporie.

Il ricorrente si è limitato ad evocare in modo generico e astratto il canone dell’oltre ogni ragionevole dubbio e ad affermare la ricorrenza di una motivazione omessa e illogica, senza alcun confronto con la decisione di secondo grado. Tali motivi appaiono privi di concreta specificità e tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie o una ricostruzione alternativa dei fatti, estranee al sindacato di legittimità.

La Corte ha richiamato il principio secondo cui la mancanza di specificità deve essere apprezzata non solo per la genericità, ma anche per l’assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione. Nel caso di specie i giudici di merito hanno correttamente sussunto i fatti nelle fattispecie contestate, esplicitando ampiamente le ragioni del convincimento.

Quanto al trattamento sanzionatorio, il secondo e in parte il terzo motivo sono risultati del tutto generici ed aspecifici. La Corte ha ribadito che la discrezionalità del giudice di merito nella determinazione della pena è insindacabile in sede di legittimità qualora sia immune da vizi logici, salvo mero arbitrio o ragionamento illogico. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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