Particolare tenuità del reato ambientale di incendio di rifiuti (Cass. pen. Sez. III n. 33648 del 13.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di reati ambientali, la causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. può trovare applicazione anche in relazione alla fattispecie di cui all’art. 256-bis d.lgs. n. 152 del 2006, che configura un reato di pericolo concreto e di condotta. La valutazione sulla particolare tenuità dell’offesa non postula la dimostrazione di un danno ambientale, ma richiede un accertamento sull’esistenza e sulla consistenza dell’offesa al momento della condotta, sulla base dei due indici-requisiti delle modalità della condotta e dell’esiguità del danno o del pericolo. Tale accertamento, se congruamente motivato, costituisce giudizio di merito insindacabile in sede di legittimità, salvo il vizio di manifesta illogicità o contraddittorietà.

Il Fatto

Con sentenza del 21 settembre 2023 il Tribunale di Novara aveva condannato l’imputato alla pena di un anno di reclusione per il reato di cui all’art. 256-bis, commi 1 e 2, lett. a), d.lgs. n. 152 del 2006, per aver appiccato il fuoco a rifiuti da lui stesso abbandonati in area boscata. La Corte di appello di Torino, con sentenza del 13 marzo 2025, lo aveva assolto perché non punibile per particolare tenuità del fatto.

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Torino, articolando due motivi: con il primo, la manifesta illogicità della motivazione, per non aver la Corte territoriale considerato una serie di circostanze (la condotta di guida senza patente, la fuga, la pluralità delle condotte integrative); con il secondo, l’erronea applicazione della legge penale, per aver valorizzato la scarsa diffusività del fuoco in un reato di pericolo concreto e di condotta.

La Motivazione della Corte

La Cassazione esamina congiuntamente i motivi, perché connessi, e li ritiene infondati. Il percorso argomentativo muove dalla struttura dell’art. 131-bis cod. pen., che richiede, congiuntamente, la particolare tenuità dell’offesa e la non abitualità del comportamento. La prima si articola in due indici-requisiti — le modalità della condotta e l’esiguità del danno o del pericolo — da valutare alla luce dei criteri di cui all’art. 133, primo comma, cod. pen., ivi compresa la condotta susseguente al reato, introdotta dal d.lgs. n. 150 del 2022.

La Corte ricorda che, ai fini del presupposto ostativo dell’abitualità, le Sezioni Unite hanno chiarito che il comportamento è tale quando l’autore ha commesso almeno due illeciti oltre quello esaminato, incidentalmente accertabili; il terzo illecito della medesima indole dà luogo alla serialità che osta all’applicazione dell’istituto.

Quanto al merito, i giudici di legittimità rilevano che la Corte territoriale ha congruamente motivato: le modestissime dimensioni del fuoco sono desunte dal comportamento dei militari, che si posero all’inseguimento dell’imputato senza allertare i vigili del fuoco, e dal fatto che al ritorno il fuoco era sostanzialmente spento; la non abitualità è desunta dall’assenza, nel certificato del casellario, di illeciti della medesima indole. Irrilevante è la fuga, poiché la valutazione della condotta susseguente al reato, introdotta dal d.lgs. n. 150 del 2022, è applicabile, ai sensi dell’art. 2 cod. pen., anche ai fatti precedenti quando interviene pro reo.

La Corte ribadisce poi un passaggio decisivo. Il reato di cui all’art. 256-bis è di pericolo concreto e di condotta: non assume rilievo, per la sua integrazione, l’evento dannoso. Ciò nonostante, il compito del giudice di merito resta quello di accertare l’esistenza e la consistenza dell’offesa in concreto al momento della condotta. La Corte territoriale ha quindi argomentato, senza vizi logici, sulla modestissima quantità dei rifiuti, sulle dimensioni del fuoco e sulla tipologia dei rifiuti bruciati, concludendo per la tenuità dell’offesa. Si tratta di valutazioni di merito non manifestamente illogiche né contraddittorie, come tali insindacabili in sede di legittimità. Il ricorso è dunque rigettato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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