Inammissibile il ricorso che non si confronta con la motivazione d’appello (Cass. pen. Sez. VII n. 35273 del 02.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per difetto dei requisiti di specificità imposti a pena di inammissibilità dall’art. 581 cod. proc. pen., il ricorso per cassazione che riproponga doglianze già sottoposte al giudice di merito senza confrontarsi con la motivazione logica ed argomentata della decisione impugnata. La mancanza di specificità non si apprezza solo come indeterminatezza del motivo, ma anche come assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni esposte nella decisione e quelle poste a fondamento dell’impugnazione. Il ricorso che tenda a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie o un’alternativa ricostruzione del fatto è estraneo al sindacato di legittimità. In tema di trattamento sanzionatorio, la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e resta insindacabile in cassazione quando sia sorretta da sufficiente motivazione e immune da vizi logici.

Il Fatto

Il ricorrente è stato condannato in secondo grado per il reato contestato con l’aggravante di cui all’art. 61, n. 5, cod. pen., con riconoscimento della recidiva e con esclusione della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen. La sentenza della Corte d’appello di Lecce ha confermato l’affermazione di responsabilità e il trattamento sanzionatorio.

Avverso tale decisione il condannato ha proposto ricorso per cassazione, articolato in cinque motivi: i primi tre inerenti alla responsabilità penale e alla qualificazione del fatto, il quarto e il quinto relativi alla pena irrogata e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. La questione approda così al giudizio di legittimità.

La Motivazione della Corte

I primi tre motivi sono dichiarati non consentiti perché totalmente reiterativi e manifestamente infondati. Il ricorrente non si confronta con la motivazione logica ed argomentata della Corte di appello, che ha esplicitamente affrontato i temi devoluti in ordine all’affermazione di responsabilità e alla connotazione del fatto, connotato anche in senso circostanziale, senza aporie censurabili in sede di legittimità.

La Corte ricorda che la specificità del motivo va apprezzata non solo come indeterminatezza, ma anche come mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione. I giudici di merito hanno correttamente sussunto i fatti nelle fattispecie di contestazione e condanna, esplicitando ampiamente le ragioni del convincimento.

Ne deriva che le doglianze sulla prova della responsabilità sono prive dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen., prospettando deduzioni generiche e tendendo a una rivalutazione delle fonti probatorie estranea al sindacato del giudizio.

Quanto al quarto e quinto motivo, relativi al trattamento sanzionatorio, la Corte li reputa generici e aspecifici per mancanza di confronto con la motivazione della Corte di appello, che ha condiviso la valutazione del primo giudice in ordine alla gravità del fatto, alle modalità della condotta e alla particolare intensità del dolo. Viene ribadito il principio secondo cui la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi degli artt. 132 e 133 cod. pen.; è quindi inammissibile la censura che miri a una nuova valutazione della congruità della pena non frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico.

Il giudice, nel giudizio di determinazione della pena, non è tenuto ad analitica enunciazione di tutti gli elementi considerati, potendo limitarsi a quelli determinanti, con valutazione insindacabile in legittimità se immune da vizi logici. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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