Inammissibile il ricorso che reitera i motivi già disattesi in appello (Cass. pen. Sez. VII n. 34602 del 23.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per aspecificità, il ricorso per cassazione che si risolva nella pedissequa reiterazione dei motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dal giudice di merito, senza confronto critico con le argomentazioni della decisione impugnata. Nel reato di cui all’art. 95 d.P.R. n. 115/2002 il dovere di veridicità sulle dichiarazioni rese per l’accesso al patrocinio a spese dello Stato non è escluso dallo stato di detenzione cautelare, che non impedisce di conoscere il reddito familiare. La norma integra il precetto penale e l’ignoranza su di essa costituisce errore sulla legge penale inescusabile.
Il Fatto
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d’appello di Catania, deducendo un vizio motivazionale in ordine alla sussistenza dell’elemento psicologico del reato.
La questione riguarda l’omessa indicazione del reddito del figlio nelle dichiarazioni rese per accedere al patrocinio a spese dello Stato. Il ricorrente aveva già prospettato il profilo in appello, ove era stato disatteso; lo ripropone in cassazione negli stessi termini.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva anzitutto un profilo di rito. Il motivo è riproduttivo di censure già vagliate dal giudice di merito e non è scandito dalla necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. Richiama, sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, Sez. 6 n. 8700 del 21.1.2013 e Sez. U n. 8825 del 27.10.2016.
Ne deriva che il ricorso è inammissibile: la doglianza si risolve nella pedissequa reiterazione del motivo già dedotto in appello, risultando non specifica ma soltanto apparente, perché omette di assolvere la funzione di critica argomentata alla sentenza impugnata.
Nel merito, la Corte territoriale ha ritenuto logico che lo stato di detenzione non potesse elidere l’obbligo di veridicità gravante sulle dichiarazioni rese per il beneficio, obbligo che implica la rappresentazione di ogni informazione idonea ad assicurarne correttezza e genuinità. Il ricorrente era stato espressamente edotto di tali doveri e non risultano elementi contrari.
La sentenza si colloca nel solco dell’orientamento secondo cui l’art. 95 d.P.R. n. 115/2002 è legge extrapenale integratrice del precetto penale, posta per individuare i dati necessari alla valutazione dell’ammissibilità dell’istanza di patrocinio (Sez. 4 n. 1305 del 25.11.2014). Costituisce errore sulla legge penale inescusabile sia quello che cade sulla struttura del reato, sia quello che incide su norme e termini propri di altre branche del diritto richiamati dalla fattispecie (Sez. 4 n. 14011 del 12.02.2015).
Da qui la declaratoria di inammissibilità e la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria.
Nota della Redazione
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