Furto di energia elettrica e aggravante della destinazione a pubblica utilità (Cass. pen. Sez. VII n. 34605 del 23.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Integra l’aggravante di cui all’art. 625, n. 7, cod. pen. il furto di energia elettrica destinata a pubblica utilità, anche quando la sottrazione avvenga mediante allaccio abusivo a una linea elettrica altrui, a sua volta abusiva, poiché l’energia è bene destinato a pubblico servizio e da tale destinazione viene distolta. La causa di giustificazione dello stato di necessità non è configurabile quando la difficoltà economica sia perdurante nel tempo e il bisogno possa essere fronteggiato con forme di assistenza pubblica. La particolare tenuità del fatto è esclusa quando la condotta illecita si protragga nel tempo. La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che assolve all’obbligo di motivazione richiamando i criteri dell’art. 133 cod. pen., salvo che la pena sia di gran lunga superiore alla misura media edittale.
Il Fatto
La ricorrente è stata condannata, in primo grado e in appello, per il reato di furto di energia elettrica commesso sino al 18 dicembre 2016. La Corte di Appello di Palermo, con sentenza dell’11 febbraio 2025, ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale della stessa città.
Avverso la sentenza di appello la difesa ha proposto ricorso per cassazione, articolando cinque motivi: l’insussistenza dell’aggravante di cui all’art. 625, n. 7, cod. pen.; i vizi di motivazione sulla responsabilità; l’inapplicabilità dello stato di necessità; l’esclusione della particolare tenuità del fatto; il diniego delle attenuanti generiche e di quella di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha ritenuto che nessuno dei motivi superi il vaglio di ammissibilità. Quanto al primo, l’aggravante è stata contestata per essere l’energia sottratta destinata a pubblica utilità e la sentenza impugnata l’ha ritenuta sussistente con motivazione non illogica, valorizzando la destinazione del bene a pubblico servizio, dal quale l’energia viene distolta se l’allaccio avviene abusivamente, e ricordando che l’immobile era allacciato ad altra linea elettrica, anch’essa abusiva.
Quanto al secondo motivo, il ricorso non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, secondo cui l’allaccio abusivo alimentava l’appartamento abitato dall’imputata ed era stato eseguito a suo vantaggio, con uso di energia senza alcun regolare contratto di fornitura.
La Corte ha poi confermato l’esclusione dello stato di necessità: la situazione di difficoltà economica è perdurante nel tempo e la mancanza di energia non determina un pericolo imminente di danno grave alla persona non fronteggiabile altrimenti, essendo possibile ricorrere a forme di assistenza pubblica.
Anche l’esclusione della particolare tenuità del fatto è stata ritenuta non illogica né contraddittoria, poiché l’allaccio abusivo si era protratto nel tempo. Quanto all’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, il ricorso non si confronta con la motivazione secondo cui il flusso continuo di elettricità protratto nel tempo non consente di ritenerlo tale, pur in assenza di accertamento del consumo effettivo.
Le attenuanti generiche sono state concesse e valutate equivalenti alle aggravanti in ragione della gravità del fatto, dell’intensità del dolo e di una precedente condanna. Sul punto la Corte richiama il principio per cui la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che assolve all’obbligo di motivazione richiamando i criteri dell’art. 133 cod. pen., essendo necessaria una spiegazione dettagliata solo quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media edittale, circostanza non ricorrente (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013).
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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