Inammissibile il ricorso che reitera i motivi di appello senza confronto critico (Cass. pen. Sez. VII n. 3156 del 27.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera i motivi già prospettati con l’atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti del provvedimento impugnato e limitandosi a lamentare in modo generico una presunta carenza o illogicità della motivazione. In tema di furto di energia elettrica, la circostanza aggravante di cui all’art. 625, comma primo, n. 7), cod. pen. può ritenersi legittimamente contestata in fatto e ritenuta in sentenza, senza necessità di specifica ed espressa formulazione, perché l’energia elettrica è un bene funzionalmente destinato a un pubblico servizio, con conseguente procedibilità d’ufficio del reato. All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Il Fatto
La Corte di appello di Catania, con sentenza del 26 settembre 2023, ha confermato la pronuncia del Tribunale di Ragusa del 27 febbraio 2023, che aveva condannato l’imputato alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 180,00 di multa per il reato di furto aggravato di energia elettrica.
Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, deducendo un unico motivo: erronea applicazione di legge per mancanza della condizione di procedibilità in relazione all’art. 625 n. 7 cod. pen. Sostiene il ricorrente che sarebbe stata erroneamente contestata in fatto l’aggravante dell’esposizione dei beni alla pubblica fede, della quale non ricorrerebbero i presupposti applicativi.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile per una ragione essenzialmente processuale: il motivo dedotto non è prospettabile in sede di legittimità, perché privo di adeguato confronto con le argomentazioni poste a sostegno della decisione impugnata.
La sentenza di appello è giudicata lineare e congrua, oltre che priva di contraddizioni evidenti, e quindi inidonea a essere sottoposta al sindacato di legittimità. L’argomento di impugnazione risulta meramente reiterativo di una censura già sviluppata in appello, dove erano state congruamente evidenziate le ragioni di sussistenza della contestazione in fatto dell’aggravante e la conseguente procedibilità d’ufficio del reato. Il ricorrente si limita a riprodurre le medesime considerazioni critiche già espresse nell’atto di appello, senza misurarsi con le argomentazioni della decisione impugnata.
La Corte richiama il consolidato orientamento di legittimità secondo cui è inammissibile il ricorso che riproduce gli stessi motivi dell’appello e si limita a dedurre genericamente una carenza o illogicità della motivazione, con richiamo a Sez. 2 n. 27816 del 22/03/2019, Sez. 3 n. 44882 del 18/07/2014 e Sez. 6 n. 20377 del 11/03/2009.
Nel merito, la Corte osserva che trova applicazione il principio per cui, in tema di furto di energia elettrica, la circostanza aggravante di cui all’art. 625, comma primo, n. 7), cod. pen. può ritenersi legittimamente contestata in fatto e ritenuta in sentenza senza specifica ed espressa formulazione, poiché l’energia elettrica, su cui ricade la condotta di sottrazione, è un bene funzionalmente destinato a un pubblico servizio. È richiamata Sez. 5 n. 2505 del 29/11/2023, nella cui fattispecie è stata ritenuta sufficiente l’indicazione, nel capo di imputazione, del furto di energia elettrica ai danni di una società che, pur formalmente privata, gestisce su base nazionale il servizio pubblico di erogazione dell’energia.
Nota della Redazione
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