Ricorso inammissibile se reitera motivi d’appello senza confronto con la motivazione (Cass. pen. Sez. VII n. 35571 del 30.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che si risolva nella pedissequa reiterazione dei motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi, omettendo di assolvere la funzione di critica argomentata avverso la sentenza impugnata. Il motivo che non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato è inammissibile ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., venendo meno in radice l’unica funzione per cui è previsto. Sono parimenti inammissibili le censure che, attraverso una propria valutazione degli elementi probatori, mirino a sostituirsi al giudizio di merito in ordine alle attenuanti generiche e all’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità.

Il Fatto

La Corte d’appello di Perugia, con sentenza del 25/06/2024, ha confermato la responsabilità dell’imputato per il reato di tentato furto aggravato di beni situati all’interno di una vettura. Avverso tale pronuncia l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi.

Con il primo motivo si deduce l’illogicità della motivazione nella parte in cui ha escluso l’aggravante e, in via sussidiaria, ha omesso di valutare le condizioni soggettive della persona offesa. Con il secondo si censura l’apparato motivazionale sotteso all’esclusione delle circostanze attenuanti generiche, che la difesa riteneva sussistenti in ragione dell’assenza di ulteriori danni e delle disagiate condizioni di vita del prevenuto.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile sotto tre concorrenti profili. Il primo attiene alla sostanziale identità tra i motivi di legittimità e quelli già prospettati in appello: dal raffronto con la sentenza impugnata emerge che le censure si risolvono nella pedissequa reiterazione di doglianze già dedotte e puntualmente disattese dalla Corte territoriale. Esse sono perciò non specifiche ma soltanto apparenti, perché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata.

Il secondo profilo riguarda la violazione dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen. I motivi propongono censure diverse da quelle prospettabili in sede di legittimità, giacché il ricorrente, all’esito di una propria valutazione degli elementi probatori, argomenta la sussistenza delle attenuanti generiche e dell’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità in termini inammissibili.

Il terzo profilo attiene al mancato confronto con la motivazione della sentenza impugnata. La Corte territoriale, quanto alle attenuanti generiche, ha ritenuto insussistenti elementi positivamente apprezzabili — le condizioni disagiate dell’imputato essendo meramente paventate e non emergenti dagli atti — e ha valorizzato le plurime condanne a carico del medesimo, talune anche successive ai fatti, per reati specifici di rapina e furto.

Quanto all’attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen., i giudici di merito hanno ritenuto bastevole il dato oggettivo della non esiguità del danno, considerando il valore dei beni sottraibili e l’effettivo pregiudizio cagionato alla vettura, provato e risarcito non dal prevenuto ma dalla compagnia assicuratrice. La Corte osserva che il riferimento alle condizioni della persona offesa assume rilievo solo sussidiario, allorché il criterio oggettivo non sia ritenuto dal giudicante bastevole, come avvenuto nella specie. Il giudizio prognostico ai fini dell’art. 62, n. 4, cod. pen., in ipotesi di delitto tentato, va condotto ex ante e tiene conto anche degli altri effetti pregiudizievoli.

All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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