Lavori di pubblica utilità: motivazione sul diniego e vizio di ricorso (Cass. pen. Sez. VII n. 35569 del 30.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego di sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità di cui alla legge n. 689/1981 è sorretto da motivazione non sindacabile in sede di legittimità quando il giudice di merito esprime un giudizio di inefficacia rieducativa della sanzione invocata, valutando i precedenti penali, anche specifici, la condotta del reo e la prognosi negativa di rispetto delle prescrizioni. Non è necessario che il diniego si fondi esclusivamente sui precedenti penali, potendo concorrere ulteriori fattori ostativi correlati tra loro. È inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso che non si confronta con l’apparato motivazionale della sentenza impugnata, venendo meno la funzione stessa dell’impugnazione.

Il Fatto

La Corte d’appello di Bologna confermava la condanna del ricorrente per il reato di cui agli artt. 186, commi 2, lett. c), e 2-bis, d.lgs. n. 285/1992, commesso il 3 febbraio 2022. Nel giudizio di secondo grado era stato respinto il motivo volto a ottenere la sostituzione della pena con i lavori di pubblica utilità presso una cooperativa sociale.

L’imputato ricorreva per cassazione deducendo il vizio di motivazione: la Corte territoriale, a suo avviso, avrebbe argomentato il rigetto basandosi esclusivamente sui precedenti penali, senza valutare la condotta del reo né spiegare l’inidoneità della pena sostitutiva al reinserimento sociale o il negativo giudizio prognostico sull’adempimento delle prescrizioni.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione dichiara il ricorso inammissibile perché non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata. Richiamando un consolidato orientamento — Sez. 4 n. 26319 del 2025, Sez. 4 n. 19364 del 2024, Sez. 6 n. 8700 del 2013 e, sul versante dei motivi d’appello, Sez. Un. n. 8825 del 2016 — il Collegio ribadisce che il motivo che non aggredisce l’apparato argomentativo del provvedimento impugnato viene meno alla funzione stessa dell’impugnazione.

Nel merito della censura, la Corte rileva che la Corte territoriale è lungi dall’aver motivato il rigetto solo in ragione dei precedenti penali. I giudici di merito hanno espresso un giudizio di inefficacia rieducativa dei lavori richiesti, unito a una prognosi negativa di rispetto delle prescrizioni e di ricaduta nel reato, con motivazione coerente e non manifestamente illogica, dunque non sindacabile in sede di legittimità.

L’apparato motivazionale valorizza plurimi precedenti penali, anche specifici, e la circostanza che l’imputato ha tenuto la condotta in rubrica pur avendo già beneficiato di pene sospese e di pene non detentive. A ciò si aggiunge la valutazione sulla condotta, desumibile dal diniego delle circostanze attenuanti generiche: il reo, circolante in stato di ebbrezza a bordo di una vettura incidentata, non ha rispettato l’alt intimatogli dalle forze dell’ordine, dandosi alla fuga per circa 3 km fino all’impatto contro un palo della pubblica illuminazione.

Il Collegio sottolinea la correlazione tra i plurimi fattori ostativi e la specifica sanzione sostitutiva invocata, nonché la motivazione sulla loro incidenza negativa sulla valenza risocializzante e sulla prognosi di adempimento. Ne deriva la corretta applicazione del principio di diritto governante la materia — Sez. 6 n. 40433 del 2023 — che il ricorrente, pur richiamandolo, assume non osservato con censura manifestamente infondata. All’inammissibilità conseguono la condanna alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., profili di colpa ritenuti equi sulla scorta di Corte cost. n. 186/2000.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *