Responsabilità del difensore e perdita di chance tributarie (Cass. civ. Sez. III n. 2109 del 19.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
La reiezione implicita di una tesi difensiva o di un’eccezione, da parte del giudice di merito, è censurabile in cassazione come violazione di legge e difetto di motivazione, non già come omessa pronuncia ex art. 112 cod. proc. civ., quando la questione risulti superata e travolta dalla incompatibile soluzione di altra questione, il cui esame ne presupponga la irrilevanza o infondatezza. In tema di responsabilità professionale del difensore, la mancata informazione del cliente dell’esito sfavorevole del giudizio tributario, che abbia impedito la proposizione dell’impugnazione, integra negligenza e imperizia ex art. 2236 cod. civ. quando, secondo una valutazione prognostica ex ante, sussistessero concrete e significative chance di successo. La sola allegazione in iure di argomentazioni difensive in sede conclusionale di primo grado non è tardiva, né incontra preclusioni processuali.

Il Fatto

Il ricorrente è succeduto mortis causa a un difensore che aveva assistito il controricorrente in una controversia tributaria promossa davanti alla Commissione tributaria provinciale per l’annullamento di un avviso di accertamento. Il professionista omise di informare il cliente dell’esito negativo del giudizio di primo grado, impedendo così la proposizione dell’appello davanti alla Commissione tributaria regionale e l’eventuale ricorso per cassazione.

Il controricorrente ha agito per il risarcimento del danno conseguente alla perdita di quella che, secondo una valutazione prognostica formulabile ex ante, sarebbe stata una concreta e significativa chance di successo. Il giudice di primo grado ha accolto la domanda e la Corte d’appello di Trieste ha confermato la decisione. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 342 e 112 cod. proc. civ., lamentando che la corte territoriale non avesse esaminato tutte le censure d’appello, in particolare quella relativa alla tardività dell’allegazione avanzata dal controricorrente solo in sede conclusionale di primo grado, ritenuta decisiva ai fini della responsabilità risarcitoria.

La Corte ha respinto il motivo richiamando il consolidato orientamento di legittimità (Sez. III n. 12131 del 08.05.2023; Sez. I n. 7406 del 28.03.2014): la decisione implicita di una questione o di un’eccezione è configurabile quando essa risulti superata e travolta dalla incompatibile soluzione di altra questione, il cui esame ne presupponga la irrilevanza o infondatezza. Tale reiezione è censurabile come violazione di legge e difetto di motivazione, non già come omessa pronuncia. Nel caso di specie, il ricorrente si è limitato a contestare il merito della questione, senza censurare in modo specifico il tema dell’erroneità della decisione d’appello circa la ritenuta non tardività dell’allegazione.

Con il secondo motivo il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ. e dell’art. 2697 cod. civ., sostenendo che la corte territoriale avesse erroneamente ritenuto provata la responsabilità professionale sulla base di allegazioni tardive. La Corte ha rilevato che l’indicazione in sede conclusionale di una mera argomentazione in iure, in relazione alla domanda di danni, non integra alcuna tardività processualmente rilevante, trattandosi non già dell’introduzione di fatti nuovi, ma dell’illustrazione di difese insuscettibili di preclusione.

Quanto alla sussistenza della chance di successo, la Corte ha confermato la valutazione della corte territoriale: l’eccezione di nullità dell’avviso di accertamento era stata sollevata sin dal primo grado e riproposta in sede di legittimità davanti alla Corte di cassazione tributaria. Era dunque prevedibile che alla eventuale costituzione in appello si sarebbe accompagnata la reiterazione di quella eccezione, verosimilmente premiata da successo secondo la giurisprudenza della stessa Commissione tributaria regionale formatasi all’epoca.

Con il terzo motivo il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 2236 cod. civ., lamentando che la condotta del professionista fosse stata valutata ex post e non secondo la giurisprudenza vigente all’epoca. La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile, poiché attraverso la discussione della questione di diritto il ricorrente intendeva ridiscutere il merito della causa con una diversa lettura dei fatti, non consentita in sede di legittimità.

La Corte ha quindi rigettato il ricorso, condannando il ricorrente al rimborso delle spese processuali e dichiarando la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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