Mediazione obbligatoria esclusa per la fideiussione bancaria (Cass. civ. Sez. I n. 12290 del 07.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di mediazione obbligatoria, le controversie relative ai contratti di fideiussione stipulati in favore del cliente di una banca sono escluse dall’ambito applicativo dell’art. 5, comma 1-bis, d.lgs. n. 28 del 2010. La norma richiama la disciplina dei contratti bancari contenuta nel codice civile e nel t.u.b. (d.lgs. n. 385/1993) e la contrattualistica sugli strumenti finanziari del t.u.f. (d.lgs. n. 58/1998), senza comprendere la fideiussione, che non costituisce contratto bancario tipico. La lettura restrittiva è confermata sul piano sistematico dall’art. 128-bis t.u.b., che non si estende a tutti i rapporti riconducibili agli operatori bancari, e dalla delib. CICR 29 luglio 2008, che definisce cliente il soggetto legato all’intermediario da un rapporto avente ad oggetto servizi bancari e finanziari. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso che censuri l’esclusione della fideiussione dalla mediazione.

Il Fatto

Una società in liquidazione conviene in giudizio la banca, deducendo di aver intrattenuto rapporti di conto corrente con apertura di credito e anticipo su fatture, e chiede accertarsi l’invalidità dei contratti per difetto di forma scritta, con rideterminazione delle poste e accertamento negativo del debito. La banca resiste e propone domanda riconvenzionale di condanna, estendendola al fideiussore chiamato in causa.

Il Tribunale accerta un saldo attivo per il correntista, rigetta le domande di nullità e accoglie la riconvenzionale, condannando in solido attrice e terza chiamata. La Corte d’appello riforma parzialmente, rideterminando l’importo dovuto. Il fideiussore ricorre per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione di legge per avere la Corte territoriale escluso la fideiussione dal novero dei contratti soggetti a mediazione obbligatoria.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è dichiarato inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ.. Il Collegio aderisce al principio già affermato da Cass. 21 ottobre 2022, n. 31209, secondo cui la fideiussione non integra un contratto bancario tipico e resta fuori dall’art. 5, comma 1-bis, d.lgs. n. 28 del 2010. Il ricorrente non offre argomenti idonei a discostarsi da tale lettura.

La Corte ricostruisce un orientamento rigoroso e non estensivo della nozione di contratti bancari e finanziari. Richiama Cass. 13 maggio 2021, n. 12883 e Cass. 22 novembre 2019, n. 30520, che escludono il leasing immobiliare dalla mediazione preventiva, e Cass. 20 maggio 2020, n. 9204, che vi esclude la controversia sul pagamento di assegno bancario a soggetto diverso dal beneficiario.

L’esclusione della tipicità della fideiussione come contratto bancario, regolato come tale dal codice civile o dal testo unico bancario, porta dunque a negare l’obbligatorietà della mediazione. In ambito bancario il procedimento dell’art. 5 d.lgs. n. 28 del 2010 è, per il primo comma, alternativo a quello dell’art. 128-bis t.u.b., che non copre tutti i rapporti riconducibili agli operatori bancari e finanziari.

La delib. CICR 29 luglio 2008 definisce cliente il soggetto che ha o ha avuto con l’intermediario un rapporto contrattuale avente ad oggetto servizi bancari e finanziari: da tale definizione esula il fideiussore. Anche la relazione illustrativa al d.lgs. n. 28 del 2010 conforta l’allineamento dei moduli conciliativi del settore. Il giudizio è definito in conformità alla proposta, con condanna ex art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ., applicabile ai giudizi introdotti con ricorso notificato al 1° gennaio 2023, secondo Cass. Sez. U. n. 27433 del 2023 e Cass. Sez. U. n. 28540 del 2023. La parte ricorrente è condannata al pagamento di € 7.000,00 in favore della controricorrente e di € 2.500,00 alla Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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