Inammissibile il ricorso che sollecita riesame del merito probatorio (Cass. civ. Sez. III n. 3402 del 06.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che, sotto la formale invocazione della violazione o falsa applicazione di legge, solleciti in realtà una revisione delle valutazioni di fatto e dell’apprezzamento delle risultanze istruttorie compiute dal giudice di merito è inammissibile, perché prospetta un riesame estraneo al giudizio di legittimità. Non integra inversione dell’onere della prova ex art. 2697 cod. civ. la decisione che, richiamando il consolidato orientamento, ponga a carico del debitore la prova dell’esatto adempimento: il creditore può limitarsi a provare l’esistenza del credito. Il principio secondo cui il pagamento avente efficacia estintiva fa tornare l’onere sul creditore che deduca una diversa imputazione ex art. 1193 cod. civ. opera in ipotesi diversa da quella in cui il debitore abbia riconosciuto il rapporto ma non provato l’integrale adempimento. È inammissibile, ex art. 360-bis cod. proc. civ., la censura sull’omessa valutazione dell’interrogatorio formale, mezzo volto solo a provocare la confessione di fatti sfavorevoli.

Il Fatto

Quattro atleti hanno ingiunto al presidente pro tempore di una polisportiva dilettantistica il pagamento di somme a titolo di rimborso spese, fondando la pretesa su un assegno bancario a loro intestato, privo di data ma sottoscritto dal preteso obbligato. Il debitore ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo, sostenendo di avere già corrisposto i rimborsi e di avere denunciato lo smarrimento del titolo.

Il Tribunale ha accolto l’opposizione e revocato il decreto, ritenendo provato il pagamento e non provato il diritto degli atleti a ulteriori somme. La Corte d’Appello di Napoli, in riforma, ha invece rigettato l’opposizione e confermato il decreto ingiuntivo. Il debitore ha quindi proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi; gli atleti hanno resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte esamina congiuntamente i primi tre motivi, che denunciano la violazione dell’art. 2697 cod. civ., la nullità della sentenza per motivazione apparente o contraddittoria ex art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. e degli artt. 112, 342, 329 e 115 cod. proc. civ., e li dichiara tutti inammissibili. Nonostante la formale invocazione del vizio di legge, il ricorrente sollecita in sostanza una revisione delle valutazioni di fatto e dell’apprezzamento delle prove, preclusa in sede di legittimità. Il Collegio richiama sul punto le Sezioni Unite n. 24148 del 2013 e i precedenti n. 12362 del 2006, n. 11511 del 2014 e n. 13485 del 2014.

Nel merito, la Corte esclude qualsiasi illecita inversione dell’onere probatorio. Il giudice d’appello ha richiamato l’orientamento consolidato, di cui alla sentenza n. 21512 del 2019 e, a monte, alle Sezioni Unite n. 13533 del 2001, secondo cui il creditore può limitarsi a provare l’esistenza del credito e spetta al debitore la prova dell’adempimento. Il principio invocato dal ricorrente — secondo cui l’onere torna a gravare sul creditore che, di fronte a un pagamento estintivo, controdeduca una diversa imputazione — riguarda un’ipotesi diversa: qui il debitore ha riconosciuto l’esistenza del rapporto, ma non ha dimostrato di avere esattamente adempiuto all’intera pretesa.

Il quarto motivo, formalmente fondato sull’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., è anch’esso inammissibile, perché si risolve in un riesame delle questioni di fatto e delle risultanze probatorie. La Corte ricorda che l’omesso esame rileva solo se il fatto storico, principale o secondario, abbia carattere decisivo e che l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio se il fatto rilevante è stato comunque considerato. Il mancato esame di un documento è deducibile solo se offra la prova di circostanze capaci di invalidare, con giudizio di certezza, le altre risultanze: onere che il ricorrente prospetta solo genericamente. Quanto all’interrogatorio formale, la censura è inammissibile ex art. 360-bis cod. proc. civ., perché quel mezzo tende solo a provocare la confessione di fatti sfavorevoli all’autore della confessione, non a provare fatti a lui favorevoli.

Anche il quinto motivo è inammissibile. Il ricorrente denuncia un errato ragionamento presuntivo ex artt. 2727 e 2729 cod. civ., ma si appunta su passaggi motivazionali svolti solo ad abundantiam. La ratio decidendi principale resta quella per cui il debitore ha riconosciuto il rapporto senza provare l’esatto adempimento; la mancata impugnazione di tutte le ragioni del decidere rende inammissibili le censure sulle singole ragioni doglianze. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità e all’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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