Responsabilità aggravata per ricorrente che non aderisce alla proposta ex art 380-bis (Cass. civ. Sez. V n. 13887 del 20.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l’art. 380-bis, comma 3, cod. proc. civ., come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022, codifica un’ipotesi normativa di abuso del processo. Il non attenersi alla valutazione del Consigliere proponente, poi confermata nella decisione definitiva, lascia presumere la responsabilità aggravata del ricorrente, con condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ. La rimessione della causa al giudice di primo grado ex art. 59, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 546 del 1992 è ammessa solo in ipotesi tassative ed eccezionali. La violazione del contraddittorio rileva solo se riferita a decisioni prese fuori dal contraddittorio delle parti, non alle modalità con cui lo stesso è stato instaurato.

Il Fatto

Una società esercente l’attività di gestione di apparecchi a moneta con vincite in denaro impugnava un avviso di accertamento per l’anno 2015, con cui l’Amministrazione finanziaria aveva ripreso a tassazione, ai fini delle imposte dirette, un maggior reddito d’impresa, contestando altresì una maggiore IRAP. La Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso e la Commissione Tributaria Regionale della Campania confermava la statuizione di primo grado.

La società ricorreva quindi in Cassazione con atto affidato a tre motivi. L’Amministrazione resisteva con controricorso. Il Consigliere delegato depositava proposta di definizione accelerata ex art. 380-bis cod. proc. civ.; la società insisteva per la decisione del Collegio.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo lamentava che la Commissione Tributaria Regionale, pur avendo rilevato la nullità della sentenza di primo grado per violazione del diritto di difesa, aveva deciso la causa nel merito anziché rimettere gli atti al giudice di primo grado. La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato: la rimessione ex art. 59, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992 opera solo in ipotesi tassative ed eccezionali, richiamando Cass. n. 23741/2022, Cass. n. 32593/2021 e Cass. n. 34634/2021. La violazione del contraddittorio rileva quando la decisione è presa fuori dal contraddittorio, non quando si discute delle modalità con cui esso è stato instaurato.

Il secondo motivo denunciava il difetto di motivazione dell’avviso, per la mancata allegazione o trasmissione dei documenti dei concessionari posti a fondamento dell’accertamento. Anche tale censura è stata respinta: non è necessaria l’allegazione di atti dei quali il contribuente abbia già conoscenza (Cass. n. 30084/2021; Cass. n. 9344/2021). Il giudice di appello aveva accertato che l’atto impositivo si fonda su dati analitici trasmessi dai concessionari ai gestori, quindi su elementi ben noti alla società contribuente.

Il terzo motivo censurava la valutazione della prova presuntiva dei maggiori ricavi. La Corte lo ha dichiarato inammissibile, perché diretto a ottenere una revisione dell’accertamento in fatto compiuto dal giudice di appello. La prova risultava fondata su una serie di elementi dotati di gravità indiziaria, tratti dalle distinte periodiche che tengono conto dei contatori annuali estratti dagli apparecchi di gioco.

Rigettato il ricorso, la Corte ha applicato la giurisprudenza recente sul procedimento accelerato (Cass. Sez. U. n. 28540 del 13.10.2023; Cass. Sez. U. n. 27195 del 22.09.2023; Cass. Sez. III n. 31839 del 15.11.2023), liquidando ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. euro 2.500,00 in favore della controricorrente e, ex art. 96, quarto comma, cod. proc. civ., euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende. La Corte ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento del contributo unificato aggiuntivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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