Inquadramento previdenziale commercianti e ricognizione di debito da istanza di dilazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 23419 del 17.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di classificazione delle imprese a fini previdenziali e assistenziali, i criteri generali e astratti dei cinque settori elencati nell’art. 49 legge n. 88/1989 non sono automaticamente attributivi dell’inquadramento datoriale, dovendo aversi riguardo alla tipologia e ai caratteri dell’attività effettivamente svolta. L’iscrizione al Repertorio delle imprese non vincola l’accertamento, né assumono rilievo gli atti di inquadramento dell’INPS, di natura meramente ricognitiva. L’attività di elaborazione dati che si sostanzia nella raccolta, catalogazione, esame e trasmissione di dati gestionali per i clienti integra una prestazione professionale di consulenza contabile e fiscale, riconducibile al settore terziario commerciale e non all’industria manifatturiera. L’istanza di dilazione dei contributi costituisce ricognizione di debito, con il conseguente effetto probatorio, e il relativo apprezzamento è quaestio facti insindacabile in sede di legittimità.
Il Fatto
La ricorrente, socia accomandataria di una s.a.s. operante in ambito contabile, ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità dell’iscrizione d’ufficio alla Gestione commercianti a partire dal 2008 e dell’infondatezza della pretesa contributiva recata da un avviso di addebito relativo agli anni 2020-2021. Sia il Tribunale sia la Corte d’appello di Milano hanno respinto la domanda, ritenendo l’attività di elaborazione dati di natura commerciale e la partecipazione personale della socia abituale e prevalente.
La Corte territoriale si è basata in particolare su una precedente pronuncia della stessa Corte d’appello, non impugnata in cassazione, resa su un’annualità anteriore e in controversia analoga, dalla quale risultava la natura commerciale dell’attività e la valenza di ricognizione di debito dell’istanza di dilazione dei contributi. Avverso la sentenza la ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi; l’INPS ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta congiuntamente i primi due motivi, che lamentano la violazione dell’art. 49 legge n. 88/1989 e l’asserita non retroattività dei criteri di classificazione. Il rilievo è inammissibile perché la sentenza impugnata non ha qualificato l’attività in base ai criteri legali di classificazione, bensì su una ricostruzione in fatto già compiuta nel precedente di merito, non impugnato, nel quale erano state accertate la natura commerciale dell’attività e l’abitualità e prevalenza della prestazione personale.
La Corte ribadisce che l’eventuale inquadramento risultante dall’iscrizione presso il Repertorio delle imprese non è preclusivo, e richiama il principio per cui è la natura dell’attività di impresa ex art. 2195 cod. civ. a determinare l’inquadramento, restando irrilevanti gli atti ricognitivi dell’INPS. Nel caso concreto la prova della natura commerciale è stata tratta non dalla classificazione normativa, ma dall’accertamento svolto per l’annualità precedente, le cui condizioni non risultano mutate.
Quanto al terzo motivo, concernente il dedotto contrasto tra due pronunce della stessa Corte di merito, la Corte ne rileva l’apparenza: la pronuncia più recente ha inteso superare la precedente senza invertire l’onere probatorio, consolidando la dimostrazione della natura commerciale sulla base di quanto argomentato nel merito sin dal primo grado. La ricorrente non ha illustrato le ragioni di un effettivo contrasto a fronte di una doppia conforme.
La Corte distingue poi il prodotto materiale — il supporto magnetico — dall’attività elaborativa svolta per i clienti. L’elaborazione dei dati presuppone la raccolta, catalogazione, esame e valutazione, seguiti dalla trasmissione dei modelli e dall’elaborazione dello spesometro: non si tratta di mera trasformazione di materie prime, ma di uno sviluppo concettuale di dati gestionali che si traduce in una prestazione di consulenza contabile e fiscale, inquadrabile nel settore terziario commerciale.
Infine, sul motivo relativo alla dilazione, la censura è giudicata non specifica, non essendo riportato il contenuto dell’istanza. L’istanza di dilazione configura atto formale di ricognizione di debito, con comportamento incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa creditoria; stabilire se un atto integri riconoscimento dell’altrui diritto è quaestio facti, non ridiscutibile in cassazione. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e alle somme ex art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ. in favore della controparte e della Cassa delle Ammende.
Nota della Redazione
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