Inammissibile il ricorso che chiede una rilettura delle prove (Cass. pen. Sez. VII n. 22562 del 18.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, deducendo vizio di motivazione e violazione di legge, tenda a una rivalutazione o a una alternativa rilettura delle fonti probatorie, senza individuare specifici travisamenti delle emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito. Nel diniego delle circostanze attenuanti generiche il giudice di merito non deve prendere in esame tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, restando disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione. È manifestamente infondato il motivo che censura la conferma delle statuizioni civili quando il provvedimento impugnato spieghi in modo congruo le ragioni della determinazione dell’entità del danno.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato in primo grado per il delitto di atti persecutori commessi ai danni di una condomina. La Corte di appello di Roma, con sentenza del 27.10.2025, ha confermato la condanna. Avverso tale decisione l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando quattro motivi: vizio di motivazione e violazione di legge quanto alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato e alla valutazione delle prove dichiarative; vizio di motivazione e violazione di legge quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche; vizio di motivazione quanto alla conferma delle statuizioni civili. Il difensore ha depositato memoria.
La Motivazione della Corte
La Sezione VII ha esaminato congiuntamente il primo e il secondo motivo, rilevandone l’inammissibilità. Le censure, osserva la Corte, propongono una rivalutazione o una alternativa rilettura delle fonti probatorie, operazione estranea al sindacato di legittimità. Esse non individuano specifici travisamenti delle emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito e risultano, inoltre, meramente riproduttive di profili già vagliati nel giudizio di appello.
Il terzo motivo, relativo alla mancata concessione delle attenuanti generiche, è parimenti non consentito in sede di legittimità e manifestamente infondato. La motivazione del giudice di merito è esente da evidenti illogicità. La Corte richiama il principio secondo cui non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, con superamento di tutti gli altri. A sostegno richiama Sez. II n. 23903 del 15.07.2020, Sez. II n. 3896 del 20.01.2016, Sez. III n. 28535 del 19.03.2014 e Sez. VI n. 34364 del 16.06.2010.
Il quarto motivo, che censura la conferma delle statuizioni civili, è manifestamente infondato: il provvedimento impugnato ha esposto in modo congruo le ragioni della determinazione dell’entità del danno. La memoria difensiva, infine, non aggiunge argomenti decisivi per superare la causa di inammissibilità.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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