Offesa credibile senza riscontri esterni incensurabile in Cassazione (Cass. pen. Sez. II n. 1456 del 14.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La valutazione di credibilità della persona offesa, specie se costituita parte civile, richiede un rigoroso riscontro della sua credibilità soggettiva e oggettiva, volto ad accertare l’assenza di elementi che facciano dubitare della sua obiettività. Non è necessaria, però, la presenza di riscontri esterni alle sue dichiarazioni, requisito previsto dall’art. 192, comma 3, cod. proc. pen. solo per il dichiarante coinvolto nel fatto. Tale valutazione costituisce una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni.
Il Fatto
La Corte d’appello di Potenza, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Matera, rideterminava la pena per il reato di tentata estorsione e per quello di lesioni personali aggravate, commessi all’interno di un istituto di pena ai danni di un altro detenuto. La persona offesa aveva dichiarato di essere stata minacciata e percossa dall’imputato al fine di essere costretta ad acquistare per quest’ultimo generi di consumo. Avverso la sentenza d’appello, l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo mancanza e apparenza della motivazione con riferimento alla configurabilità del reato di tentata estorsione e alla valutazione dell’attendibilità della persona offesa.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha preliminarmente rilevato che la sentenza impugnata, sia in motivazione sia nel dispositivo, conteneva un errore materiale, avendo qualificato il fatto come tentata rapina anziché come tentata estorsione, errore che ha disposto di correggere tramite trasmissione degli atti al giudice di merito. Ha poi esaminato il motivo di ricorso, incentrato sulla valutazione di attendibilità della persona offesa, escludendo che il giudice d’appello fosse incorso in contraddizioni logiche.
La Corte ha ricordato che la giurisprudenza di legittimità, anche a Sezioni Unite, non richiede che le dichiarazioni della persona offesa siano supportate da riscontri esterni, a differenza di quanto previsto per il chiamato in correità. Il riscontro richiesto riguarda la credibilità soggettiva e oggettiva del dichiarante, da accertarsi senza che emergano elementi che ne inficino l’obiettività. Nel caso di specie, la mancata corrispondenza tra gli acquisti documentati della persona offesa e le sue dichiarazioni circa la costrizione a comprare tabacchi non è stata ritenuta una contraddizione tale da inficiare l’attendibilità del racconto delle violenze e delle minacce subite.
La Corte ha altresì giudicato non illogico che il giudice di merito avesse considerato il certificato medico, relativo alle lesioni riportate dalla persona offesa, quale riscontro dell’attendibilità delle sue dichiarazioni. Ha infine rilevato che le spiegazioni fornite dall’imputato e le censure sulla mancata valutazione di alcune risultanze investigative non evidenziavano travisamenti della prova, ma si risolvevano in una mera richiesta di diversa ricostruzione del fatto, non consentita in sede di legittimità.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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Nota della Redazione
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