Condotta riparatoria e prognosi cautelare ex art. 162-ter cod. pen. (Cass. pen. Sez. V n. 30790 del 11.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
La causa di estinzione del reato per condotte riparatorie prevista dall’art. 162-ter cod. pen. ha natura soggettiva e opera, ai sensi dell’art. 182 cod. pen., solo nei confronti del soggetto cui la condotta è riferibile. Il giudice della cautela e il Tribunale del riesame possono tenerne conto in forza dell’art. 273, comma 2, cod. proc. pen., anticipando la valutazione alla fase delle indagini preliminari. Tale prognosi non implica l’accertamento definitivo della causa estintiva, riservato alla sede di merito, ma richiede elementi concreti e oggettivamente verificabili, idonei a rendere almeno probabile la riconducibilità dell’iniziativa risarcitoria alla volontà di ciascun indagato. Il pagamento effettuato da un terzo è idoneo solo se avvenuto su iniziativa o per effetto dell’attivazione dell’imputato.

Il Fatto

Due indagate propongono ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con cui il Tribunale del riesame, decidendo ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen., ha confermato la misura dell’obbligo di dimora nel comune di residenza per il delitto di tentato furto aggravato, procedibile a querela di parte.

Con il primo motivo le ricorrenti lamentano che il Tribunale non abbia valutato il vaglia inviato per conto di entrambe a titolo risarcitorio, dalla cui ricevuta emergerebbe la riferibilità dell’iniziativa a entrambe. Con il secondo motivo deducono l’erronea applicazione dell’art. 162-ter cod. pen., assumendo che il Tribunale abbia escluso la causa estintiva in ragione dei precedenti penali, mentre essa avrebbe natura soggettiva e non sarebbe subordinata all’assenza di precedenti.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara i ricorsi infondati. Sul primo motivo osserva che, in linea di principio, il giudice della cautela può tenere conto della condotta riparatoria già nella fase delle indagini, anche per escludere l’applicazione della misura in forza dell’art. 273, comma 2, cod. proc. pen., anticipando la valutazione dell’art. 162-ter cod. pen.. Nel caso concreto, però, difettano gli elementi minimi per configurare la causa estintiva.

La causa di estinzione per condotte riparatorie ha natura soggettiva e produce effetto, ai sensi dell’art. 182 cod. pen., esclusivamente verso il soggetto cui la condotta è riferibile, senza estendersi ai concorrenti nel reato. La Corte richiama Sez. 2, n. 20210 del 31/03/2023, Rv. 284712. Il danno può essere risarcito anche da un terzo — come nel caso deciso da Sez. 4, n. 10107 del 12/11/2019, dep. 16/03/2020, Rv. 278607, in cui il pagamento era stato effettuato dalla compagnia assicuratrice — purché ciò avvenga su iniziativa o per effetto dell’attivazione dell’imputato.

La verifica in fase cautelare non muta i parametri valutativi elaborati dalla giurisprudenza per il merito. La valutazione demandata dal art. 273, comma 2, cod. proc. pen. non comporta l’accertamento definitivo della causa estintiva, riservato alla sede propria, ma esige una prognosi fondata su elementi concreti e oggettivamente verificabili circa la sua futura ricorrenza. Il giudice cautelare, pur con delibazione sommaria, deve disporre di dati idonei a rendere almeno probabile che la condotta sia imputabile all’indagato e espressione della sua effettiva volontà risarcitoria.

Nel caso di specie non è possibile ricondurre con sufficiente probabilità l’offerta risarcitoria alle indagate. Emerge solo che il difensore ha inviato un vaglia di euro 300 a fronte di merce sottratta per euro 278, senza che risulti espresso che l’iniziativa sia stata compiuta per conto di entrambe. La p.e.c. del 27 febbraio 2026 era rimasta senza riscontro e il vaglia era stato inviato il 3 marzo 2026. Il mero richiamo al procedimento penale cui partecipano entrambe non basta a dimostrare la riconducibilità dell’iniziativa alla volontà di ciascuna.

Il secondo motivo è manifestamente infondato. Il Tribunale non ha escluso l’operatività dell’art. 162-ter cod. pen. in ragione dei precedenti penali: una volta esclusa la rilevanza del vaglia, ha proceduto all’autonoma valutazione della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari, valorizzando in tale diverso ambito i precedenti. La censura muove dunque da un presupposto non corrispondente alla ratio decidendi del provvedimento impugnato. Al rigetto consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna delle ricorrenti alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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