Inammissibile il ricorso che invoca una rilettura delle prove (Cass. pen. Sez. VII n. 29163 del 31.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice di legittimità non può procedere a una nuova lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione di merito, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito. Anche dopo la modifica dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen. per effetto della legge 20 febbraio 2006, n. 46, resta immutata la natura del sindacato della Corte di Cassazione sui vizi della motivazione, restando preclusa la pura rilettura degli elementi di fatto o l’adozione autonoma di nuovi parametri di ricostruzione. È pertanto inammissibile il ricorso che si risolva nella prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali. Parimenti inammissibile è la doglianza sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, quando la motivazione del giudice di merito sia priva di vizi logici e coerente con gli atti.

Il Fatto

La Corte di appello di Roma, con sentenza del 3 ottobre 2025, ha confermato la pronuncia del locale Tribunale del 17 febbraio 2025, che aveva condannato l’imputato alla pena di dieci mesi di reclusione ed euro 1.330,00 di multa per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi: l’inosservanza e l’erronea applicazione di legge, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione, nonché il travisamento della prova in ordine alla configurazione della sua responsabilità penale; e la violazione di legge con vizio di motivazione in relazione all’omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, perché proposto con motivi non deducibili in sede di legittimità. Quanto al primo motivo, ha osservato che esula dai poteri della Cassazione la rilettura degli elementi di fatto posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato al giudice di merito.

La Corte ha richiamato il principio secondo cui la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali non integra il vizio di legittimità (Sez. U n. 6402 del 30/04/1997). Ha poi ribadito che, anche dopo la modifica dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen. per effetto della legge n. 46/2006, resta immutata la natura del sindacato della Corte, essendo preclusa la pura rilettura degli elementi di fatto o l’adozione di nuovi parametri di valutazione (Sez. V n. 17905 del 23/03/2006).

In sede di legittimità non sono dunque consentite censure che si risolvano nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. VI n. 22445 del 08/05/2009). Nel caso concreto, il ricorrente ha invocato una considerazione alternativa del compendio probatorio, senza confrontarsi con specificità con l’iter logico seguito dai giudici di merito.

Quanto al secondo motivo, la Corte ha rilevato che la motivazione della Corte di appello rappresenta e giustifica le ragioni del diniego del beneficio ex art. 62-bis cod. pen., con argomentazione priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali, e come tale insindacabile in legittimità (Sez. VI n. 42688 del 24/09/2008).

All’inammissibilità del ricorso è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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