Patteggiamento, qualificazione giuridica del fatto deducibile solo se eccentrica (Cass. pen. Sez. II n. 6219 del 14.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In caso di sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l’erronea qualificazione giuridica del fatto è limitata ai casi in cui quest’ultima risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione. È pertanto inammissibile l’impugnazione che assuma, quale necessario passaggio logico del motivo, aspetti in fatto e probatori che non emergono con immediatezza dalla contestazione. La verifica sulla corretta qualificazione giuridica va compiuta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti in ricorso. L’introduzione dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. non ha ampliato tale perimetro di sindacato.
Il Fatto
Con sentenza resa ex art. 444 cod. proc. pen. in data 25 novembre 2024, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Piacenza applicava all’imputato, sull’accordo delle parti, la pena di due anni di reclusione ed euro 1.000,00 di multa per i reati di tentata rapina aggravata, lesioni personali e porto abusivo di coltello.
Avverso la sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputato, deducendo erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in punto di qualificazione giuridica del reato di tentata rapina. Sosteneva che la richiesta di denaro era legata a un rapporto negoziale lecito, in forza del quale la parte offesa era debitrice, così che il fatto andava qualificato ai sensi dell’art. 393 cod. pen., con conseguente improcedibilità per intervenuta remissione di querela.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal consolidato orientamento di legittimità secondo cui, in presenza di una sentenza di patteggiamento, il sindacato sulla qualificazione giuridica del fatto è possibile solo quando l’errore emerga con immediatezza dal capo di imputazione. Il motivo che richieda di passare attraverso la ricostruzione di fatti e prove non è ammissibile.
Il Collegio richiama sul punto i precedenti Sez. I n. 15553 del 2018, Sez. VI n. 3108 del 2018 e Sez. VI n. 2721 del 2018, dai quali trae la regola operativa: il controllo va condotto esclusivamente sui capi di imputazione, sulla succinta motivazione della sentenza e sui motivi dedotti in ricorso.
Nel caso concreto, il capo di imputazione non conteneva alcun riferimento a un debito pregresso tra imputato e vittima quale ragione giustificatrice dell’agire. L’invocata fattispecie dell’art. 393 cod. pen. risultava quindi manifestamente infondata, perché presupponeva elementi di fatto estranei alla contestazione.
Da qui la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. e al versamento di tremila euro in favore della cassa delle ammende, in applicazione dei principi della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000.
Nota della Redazione
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