Confisca di prevenzione revocazione ammette solo prove realmente nuove (Cass. pen. Sez. 1 n. 5393 del 10.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di revocazione della confisca di prevenzione, la prova “nuova” rilevante ai sensi dell’art. 28, comma 1, d.lgs. n. 159/2011 è solo quella preesistente e scoperta dopo che la misura è divenuta definitiva, ovvero quella sopravvenuta rispetto alla conclusione del procedimento di prevenzione perché formatasi dopo di esso. Non può configurarsi come prova nuova il dato che era deducibile e non dedotto nell’ambito del procedimento di prevenzione stesso. L’onere di dimostrare la tempestività dell’istanza, imposto dall’art. 28, comma 3, d.lgs. n. 159/2011, richiede la prova con dati di fatto verificabili della data di conoscenza del provvedimento, non essendo sufficiente una mera allegazione. Il legame di parentela con il proposto rende inverosimile la mancata conoscenza di provvedimenti favorevoli a quest’ultimo.
Il Fatto
La Corte d’appello di Salerno aveva dichiarato inammissibile l’istanza di revocazione presentata dal terzo intestatario di un terreno confiscato con decreto del Tribunale di Vibo Valentia del 2015, divenuto definitivo nel 2018. L’istante, cognato del proposto, aveva dedotto come “prova nuova” due provvedimenti giurisdizionali che avevano rivisto la pericolosità sociale del proposto, facendola risalire ai primi anni ’90 invece che ai primi anni ’80, circostanza che avrebbe escluso la riconducibilità del bene alla sua disponibilità.
La Corte territoriale aveva ritenuto l’istanza tardiva e comunque carente sotto il profilo della novità delle prove testimoniali, consistite nella dimostrazione che il bene era nella disponibilità della famiglia dell’istante sin dalla fine degli anni ’80. Avverso tale ordinanza l’interessato aveva proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e travisamento della prova circa l’epoca di acquisizione del bene.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha premesso che i provvedimenti indicati dal ricorrente – decreto della Corte d’appello di Salerno del 2021 e decreto della Corte d’appello di Catanzaro del 2017 – erano stati emessi all’esito di giudizi di revocazione relativi alla confisca di un bene diverso del proposto. L’elemento di novità in quei giudizi era costituito da una consulenza tecnica del maggio 2017, che aveva accertato che la mancata intestazione del bene al proposto non era riconducibile a volontà dissimulatoria, ma all’impossibilità di procedere al rogito per il carattere abusivo dell’immobile.
L’interpretazione del ricorrente, secondo cui i provvedimenti avrebbero “perimetrato” la pericolosità sociale al 1990, si è rivelata infedele al testo dei documenti: la data di commissione del reato associativo era stata fatta decorrere dal 1990 già nella sentenza di condanna di primo grado, con la formula “commesso dai primi anni ’90 al 1995”. Tale circostanza era nota al ricorrente, che avrebbe dovuto farla valere nel procedimento di prevenzione.
La Corte ha richiamato il principio per cui la prova “nuova” rilevante per la revocazione è solo quella preesistente e scoperta dopo la definitività della misura, o sopravvenuta, ma non quella deducibile e non dedotta. Ha quindi assorbito le doglianze relative al merito del rigetto, essendo precluso il sindacato sulla questione della novità della prova.
Quanto alla presunta tardiva conoscenza dei provvedimenti, la Corte ha rilevato che l’affermazione del ricorrente di esserne venuto a conoscenza solo nel marzo 2025 era incontrollabile, priva di indicazioni sulle circostanze concrete. L’art. 28, comma 3, d.lgs. n. 159/2011 richiede che l’interessato dimostri con dati di fatto verificabili di non aver avuto conoscenza dei casi di cui al comma 1, tanto più quando i provvedimenti sono stati adottati anni prima. Il legame di parentela con il proposto rendeva inverosimile la mancata conoscenza di due provvedimenti favorevoli al cognato in un procedimento che coinvolgeva direttamente il ricorrente.
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Nota della Redazione
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