Inammissibile il ricorso che chiede una rilettura delle prove (Cass. pen. Sez. VII n. 9762 del 10.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo di legittimità della Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né condividerne la giustificazione, ma limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento. Il ricorso che si risolva nel mero dissenso sulla valutazione delle emergenze processuali è inammissibile, perché finalizzato a una rilettura alternativa degli elementi di prova inibita al giudice di legittimità. In tema di ne bis in idem, l’esclusione dell’assorbimento tra condotte contestate separatamente è sindacabile solo se fondata su argomenti affetti dai vizi denunciati. Le dichiarazioni spontanee rese dall’indagato alla polizia giudiziaria sono utilizzabili nel giudizio abbreviato anche in mancanza dell’avvertimento previsto per l’interrogatorio.
Il Fatto
La ricorrente è stata giudicata dalla Corte d’appello di Catanzaro per una condotta di detenzione e trasporto di sostanza stupefacente. La difesa ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi: la violazione dell’art. 649 cod. proc. pen., per mancato riconoscimento del bis in idem rispetto a un fatto già oggetto di sentenza irrevocabile di patteggiamento, e l’inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dall’imputata alla polizia giudiziaria in sede di perquisizione e sequestro.
La questione approda in cassazione perché i giudici di merito hanno respinto entrambe le doglianze, escludendo l’assorbimento tra le condotte e ritenendo utilizzabili le dichiarazioni spontanee nonostante la mancanza degli avvertimenti.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara entrambi i motivi inammissibili. Anzitutto per genericità, essendo riproduttivi di censure già confutate in appello, e perché finalizzati a una rilettura alternativa degli elementi di prova, operazione inibita in sede di legittimità. Nel merito, le doglianze si risolvono in un mero dissenso sulla ricostruzione dei fatti, che attinge la sentenza per presunte violazioni di legge e vizi motivazionali non emergenti dagli atti.
Quanto al ne bis in idem, i giudici di appello hanno escluso che il fatto contestato potesse ritenersi assorbito nella condotta già giudicata con sentenza irrevocabile. Le argomentazioni valorizzano il divario quantitativo tra la sostanza sequestrata e quella di cui l’imputata avrebbe dovuto disporre, la direzione illogica del trasporto verso il luogo di approvvigionamento, il raddoppio del rischio e i biglietti di viaggio che documentano plurimi spostamenti. La Corte ribadisce che, di fronte a un simile apparato argomentativo, il controllo di legittimità si limita a verificare la compatibilità della giustificazione con il senso comune, richiamando sul punto Sez. V n. 3416 del 2022, Sez. V n. 1004 del 1999 e Sez. V n. 11910 del 2010. L’esclusione del bis in idem è avvenuta su basi immuni dai vizi denunciati e si sottrae al sindacato.
Quanto alla dedotta inutilizzabilità, la Corte osserva che le dichiarazioni spontanee rese dall’indagato alla polizia giudiziaria sono utilizzabili nel giudizio abbreviato anche in mancanza dell’avvertimento di cui all’art. 64, comma secondo, lett. c), cod. proc. pen., previsto solo per l’interrogatorio e non per le dichiarazioni di cui all’art. 350, comma settimo, cod. proc. pen., come affermato da Sez. III n. 48508 del 2009. La spontaneità emerge dal verbale di sequestro.
La difesa, inoltre, si è limitata a eccepire l’inutilizzabilità senza dedurne la decisività in forza della prova di resistenza, il che rende per ciò solo inammissibile l’eccezione, secondo il principio di Sez. III n. 39603 del 2024. Il ricorso è dunque dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione.
Nota della Redazione
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