Pene sostitutive brevi e sindacato di legittimità sulla capacità a delinquere (Cass. pen. Sez. VII n. 9758 del 10.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice è vincolato, nell’esercizio del potere discrezionale, alla valutazione dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen., anche a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150. Il giudizio così espresso, se adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità. La motivazione che valorizzi la capacità a delinquere del colpevole e la sua non meritevolezza, in conformità all’art. 58 l. n. 689 del 1981, non è censurabile come manifestamente illogica. È inammissibile il ricorso che deduca contraddittorietà motivazionale non emergente dal provvedimento impugnato.

Il Fatto

Il ricorrente è stato condannato con sentenza della Corte d’appello di Caltanissetta dell’08.07.2024. Investe la decisione con un unico motivo, deducendo il vizio di manifesta illogicità della motivazione: i giudici di merito avrebbero ritenuto ostativo alla concessione di una misura alternativa un solo precedente penale a pena sospesa, in presenza di una pena breve.

Il ricorrente censura, in particolare, il diniego della pena sostitutiva, sostenendo che una pluralità di indici di meritevolezza — trattamento sanzionatorio contenuto, condotta immune da censure nei cinque anni successivi al fatto, disponibilità ad essere accolto in programmi rieducativi, referenze positive degli operatori sociali, stabilità occupazionale, osservanza delle misure cautelari non detentive — avrebbe dovuto condurre a diversa valutazione, anche alla luce della nuova previsione dell’art. 20-bis cod. pen.

La Motivazione della Corte

Il motivo è dichiarato inammissibile. La Suprema Corte rileva che esso, pur inerente al trattamento punitivo, è sorretto da adeguata motivazione e da attento esame delle deduzioni difensive. Nel merito, è manifestamente infondato, perché la dedotta contraddittorietà motivazionale non emerge dal provvedimento impugnato.

La Corte richiama le considerazioni espresse a pagina 6 della sentenza impugnata. I giudici di merito hanno chiarito le ragioni del diniego della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, valorizzando la circostanza che il reo era rimasto indifferente al monito della precedente sentenza di condanna per il medesimo delitto di detenzione illecita di stupefacenti.

Il fatto per cui si procede è stato commesso nell’anno successivo al passaggio in giudicato della precedente condanna. Da ciò i giudici hanno desunto la non meritevolezza del beneficio della sospensione condizionale della pena e, ancor più, della pena sostitutiva richiesta, ritenuta inidonea a scongiurare il pericolo di ricaduta criminale e a svolgere un’efficace funzione rieducativa.

Sotto tale profilo la motivazione è immune dai denunciati vizi e conforme alla disciplina normativa. Il giudice ha proceduto a una valutazione conforme a quanto prevede l’art. 58 l. n. 689 del 1981, analizzando in particolare la capacità a delinquere del colpevole, elemento necessariamente da valutarsi ex art. 133 cod. pen. nel delibare la possibile sostituibilità della pena.

La Corte richiama quindi il principio già affermato da Sez. 3, n. 9708 del 16/02/2024, Rv. 286031: in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice, anche a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, è vincolato nell’esercizio del suo potere discrezionale alla valutazione dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen., sicché il suo giudizio, se adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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