Rigetto per inammissibilità del ricorso sulla motivazione per relationem (Cass. civ. Sez. III n. 25378 del 16.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza di appello che, nel rigettare i motivi di gravame, richiami per relationem la motivazione di primo grado, integrandola con proprie autonome argomentazioni, non è affetta da motivazione apparente e non è nulla ex art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., essendo il rinvio operato in modo da rendere possibile e agevole il controllo del ragionamento seguito. Non integra il vizio di omessa pronuncia la decisione che individui correttamente il senso della censura e lo disattenda, quando la parte non indichi argomenti di critica diversi da quelli postulati in sentenza. È inammissibile, per violazione dell’art. 366, nn. 4 e 6, cod. proc. civ., il motivo che lamenti l’omessa pronuncia senza indicare la parte della motivazione cui la censura si riferisca, risolvendosi in un non motivo.
Il Fatto
Una società di spedizioni conveniva in giudizio la committente dinanzi al Tribunale, deducendo il grave inadempimento e i ritardi nella gestione delle spedizioni e chiedendo la risoluzione dei contratti, il pagamento delle penali e dei maggiori costi. La convenuta resisteva, contestava l’imputabilità dei ritardi e, in via riconvenzionale, chiedeva il pagamento delle fatture scadute e il risarcimento dei danni.
Il Tribunale accertava la risoluzione dei contratti per fatto della società di spedizioni, quantificava le penali e, previa compensazione, condannava la committente al pagamento della differenza. La Corte d’appello rigettava sia l’appello principale sia quello incidentale. La società di spedizioni ricorreva per cassazione con cinque motivi; la controricorrente resisteva.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denunciava la parziale omessa pronuncia sul motivo di gravame relativo all’inesistenza di un accordo quadro. La Corte rileva che la parte si limita a ribadire quanto già sostenuto in appello, senza indicare un contenuto oggettivo diverso da quello esaminato dal giudice di merito, che ha correttamente individuato il senso della censura e lo ha disatteso. Manca dunque la omessa pronuncia.
Il secondo motivo censurava la motivazione apparente per relationem. La Corte ribadisce che la motivazione per relationem è ammissibile purché il rinvio consenta un controllo agevole del ragionamento, e osserva che la sentenza impugnata contiene una motivazione autonoma, adeguata e chiara, avendo riesaminato le singole commesse e dato conto delle ragioni della decisione. Il richiamo ai punti motivazionali del primo grado, quando condivisi e supportati da autonome argomentazioni, non genera alcun vizio.
Il terzo motivo deduceva l’omessa pronuncia sull’asserito inadempimento relativo a una commessa, con convinzione tratta dalle dichiarazioni del legale rappresentante in sede di interpello. Il motivo è inammissibile: la ricorrente non indica a quale parte della motivazione la censura si riferisca, non rispettando i requisiti dell’art. 366, nn. 4 e 6, cod. proc. civ., e la doglianza si risolve in un non motivo.
Il quarto motivo, in tema di interessi moratori ex d. lgs. n. 231/2002, è parimenti inammissibile, limitandosi la parte a contrapporre la propria tesi a quella del giudice d’appello senza confrontarsi con la motivazione. Il quinto motivo, sulla pronuncia oltre i limiti della domanda e sulla motivazione apparente in ordine ai maggiori costi e ai danni, è anch’esso inammissibile, non confrontandosi con la ratio decidendi che ha rilevato la mancanza di prova del collegamento della documentazione alle commesse.
Nota della Redazione
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