Inammissibile il ricorso che sollecita una rivalutazione del fatto (Cass. pen. Sez. VII n. 8729 del 03.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione con il quale il ricorrente, riproponendo le medesime censure già avanzate al giudice di merito, solleciti una diversa e più favorevole valutazione delle emergenze istruttorie. Tale sollecitazione integra un riesame nel merito, non consentito al giudice di legittimità. Non è censurabile, sotto il profilo del difetto di motivazione, la sentenza che fondi l’affermazione di responsabilità su oggettive risultanze dibattimentali con motivazione congrua e non manifestamente illogica. Le determinazioni sul trattamento sanzionatorio e il diniego delle circostanze attenuanti generiche, ancorati a parametri oggettivi e soggettivi, costituiscono apprezzamenti di merito insindacabili quando adeguatamente motivati.
Il Fatto
Il ricorrente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma che lo ha condannato per il reato di cui all’art. 73, comma 2, d.P.R. n. 309/1990, in concorso con altra persona. Con un primo motivo deduce difetto di motivazione in ordine all’affermazione della responsabilità a titolo di concorso; con un secondo motivo censura il trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo, con particolare riferimento al diniego delle attenuanti generiche e al giudizio di bilanciamento con l’aggravante contestata.
Il ricorrente deposita inoltre motivi nuovi, lamentando l’omessa valutazione delle doglianze formulate con l’atto d’appello, segnatamente in ordine alla pena, ritenuta eccessiva.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Il ricorrente, riproponendo le medesime censure già sottoposte alla Corte territoriale, sostanzialmente in punto di fatto, tende a ottenere in sede di legittimità una diversa lettura delle emergenze istruttorie già vagliate dai giudici di merito, sollecitandone una rivalutazione in fatto più favorevole, non consentita alla Corte di cassazione.
La doglianza trascura, inoltre, che la Corte d’appello ha redatto una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica, e come tale non censurabile. Il giudice di merito ha ritenuto non credibile, anzi palesemente inveritiera, la tesi difensiva secondo cui il ricorrente non era a conoscenza del contenuto della valigia che stava trasportando e che fu caricata a bordo del furgone da lui condotto. Il collegio di merito ha valorizzato il fatto che il ricorrente, dopo aver trasportato la valigia all’interno del locale, non rimase fuori ma vi entrò e vi si trattenne per diversi minuti, senza fornire alcuna versione credibile né giustificazione di tale condotta.
La Corte territoriale ha inoltre evidenziato che il concorso nel reato è ulteriormente dimostrato dal possesso, da parte del ricorrente, di un cellulare dedicato esclusivamente alle conversazioni con la coimputata, circostanza ritenuta sintomatica della complicità tra i correi e non giustificata in modo plausibile.
Altrettanto insindacabili sono le determinazioni del giudice di merito sul trattamento sanzionatorio, in ragione dell’ingente quantitativo di droga detenuto, unitamente alla detenzione di strumenti per la pesatura e il confezionamento della sostanza. La pena non è stata aumentata in ragione della recidiva specifica contestata, né sussistono i presupposti per la concessione delle attenuanti generiche, essendo il ricorrente gravato da un precedente specifico e non avendo manifestato alcun segno di resipiscenza o atteggiamento collaborativo con gli inquirenti.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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